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Normative

Posso usare un veicolo immatricolato come autocarro per fare un viaggio?

Ho un marito, 2 figli e un cane e devo organizzare un trasporto in conto proprio. Un amico comune possiede un'auto immatricolata come autocarro che mi presterebbe gratuitamente evitando il noleggio. Secondo il Codice della Strada, posso usare l'auto da privato senza problemi?

Posso usare un veicolo immatricolato come autocarro per fare un viaggio?
Posso usare l'autocarro anche per fare un lungo viaggio?
Per quanto riguarda il trasporto di persone con l’autocarro, il Ministero dell’Interno nell’esaminare un caso di accertato utilizzo dell’autocarro per una destinazione diversa da quella prescritta in quanto sullo stesso avveniva il trasporto sul sedile anteriore, a titolo di amicizia e cortesia, di altra persona oltre il conducente, ha espresso il parere che il trasporto di persona a titolo di cortesia sui veicoli in questione, facendo venir meno quella particolare funzionalità al trasporto delle cose che è elemento determinante per l’utilizzazione degli autocarri, configura una destinazione diversa da quella prescritta e, quindi, sanzionabile, ai sensi dell’art. 82 del Codice della Strada.
 
 
La Polizia Stradale del Ministero dell’Interno con la nota n.300/A/1/34115/108/68 del 6 agosto 2004 in risposta allo specifico quesito di un comando di polizia locale, ha ritenuto opportuno fornire un ampio panorama della disciplina del trasporto mediante autocarro, chiarendo quanto segue: "La scomparsa da qualche tempo della categoria di veicoli per il trasporto promiscuo (ovvero per il trasporto non contemporaneo di persone e di cose) ha determinato in sede europea l'assimilazione di tali mezzi alla categoria delle autovettura (M1) per privilegiare la destinazione d'uso del trasporto di persone, e non quella degli autocarri (N1): quest'ultima non consente il trasporto di persone (tranne coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci e nel numero massimo fissato dalla carta di circolazione), la prima invece consente il trasporto di cose, sia pure nel rispetto delle regole di carico del mezzo ed in modo da tutelare l'incolumità dei soggetti trasportanti. La rilevanza giuridica dell'effettiva destinazione d'uso del veicolo è sottolineata anche dal legislatore fiscale che fissa tasse automobilistiche di entità differente, in particolare più elevate se il veicolo è destinato al trasporto di persone. Pertanto, nel caso in cui un autocarro venga destinato al trasporto di persone, oltre all'applicazione delle sanzioni dell'art. 82, il proprietario viene raggiunto dal verbale di contestazione dell'Agenzia dell'Entrate per l'applicazione della sanzione amministrativa, oltre al tributo evaso, prevista dalle Legge 27/78.
La possibilità di utilizzare autocarri per il trasporto di persone è prevista dall'art. 82 del nuovo Codice della Strada, solo per casi eccezionali e previa autorizzazione del Dipartimento dei Trasporti del Ministero. La medesima linea interpretativa è stata successivamente ribadita dallo stesso Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza con la circolare n. 300/A/1/52739/109/123/3/4 del 14 Luglio 2006, laddove nel commentare le nuove disposizioni relative all’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini sugli autoveicoli, entrate in vigore per effetto dell’attuazione della direttiva 2003/20/CE, operata col dlg. 13 marzo 2006, n. 150; nell’evidenziare che, conformemente alla regolamentazione generale europea, tale disciplina riguarda anche il trasporto dei bambini sugli autocarri di cui alle categorie internazionali N1 (autocarri leggeri), N2 ed N3 (veicoli commerciali pesanti per trasporto di cose); ha ribadito che tale previsione, tuttavia, deve essere messa in relazione con l’art. 54, comma 1, lettera d), e con l’art. 82 del Codice della Strada. "A bordo degli autocarri, consentono la presenza soltanto delle persone addette all’uso o al trasporto di cose, con la conseguenza che, salvo residuali ipotesi di minori lecitamente impiegati in attività lavorative complementari al trasporto, i bambini non possono prendere, di norma, posto su tali veicoli"Con la norma del 6 dicembre 2006 dell’Agenzia delle Entrate, G.U. n. 289 del 13/12/2006 sulla: "Individuazione dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi dell'articolo 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", sono stati individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. In particolare, con tale provvedimento il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto che: "Ai sensi dell'art. 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone sono quelli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano codice di carrozzeria F0 (Effe zero), quattro o più posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la formula di seguito indicata". Con successivi provvedimenti, il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, possono essere individuati veicoli: per i quali si disapplica il presente provvedimento, nei casi in cui comunque non consentono il trasporto privato di persone; ai quali si estende l'applicazione del presente provvedimento, pur non rientrando nei parametri di cui al punto 1, nei casi in cui comunque consentono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. Considerato che fino ad oggi il Ministero dell’Interno non si è ancora pronunciato in merito agli effetti conseguenti all’applicazione del citato provvedimento del 06/12/2006 dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che la suddetta disciplina, finalizzata a contrastare gli abusi delle specifiche disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, non abbia introdotto alcuna deroga al principio generale sancito dall’art. 54, comma 1, lettera d), del Codice della Strada, che definisce gli autocarri come veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse. Allo stato attuale il trasporto di persone sugli autocarri, in cabina o all’interno dell’abitacolo, continua ad essere circoscritto alle sole persone addette all’uso o al trasporto delle cose, pena l’applicazione dell’art. 82, comma 8, del Codice della Strada che sanziona, ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione. Ai sensi dell’art. 82, comma 6, del Codice della Strada, previa autorizzazione dell'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Lo stesso art. 82, al comma 9, sanziona chiunque, senza l'autorizzazione utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi: in caso di recidiva la sospensione è estesa a 12 mesi. 
In materia di trasporto di persone su autocarri, esiste anche la sentenza n. 6885 del 20 marzo 2009 della Sezione II della Corte di Cassazione Civile secondo la quale: "A norma dell’art. 54 del Codice, gli autocarri sono veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse; ne consegue che, anche in considerazione della diversità di regime fiscale rispetto a quello dei veicoli adibiti al trasporto di persone, l’uso di un autocarro per il trasporto di persone, ancorché di cortesia, incorre nella sanzione amministrativa prevista dall’art. 82, comma 9, del medesimo codice per il caso di uso per il trasporto di persone di un veicolo destinato al trasporto di cose, salvo che sia rilasciato dal Prefetto l’apposito nulla osta. Gli autocarri che godono di un regime fiscale diverso da quello riservato ai veicoli adibiti al trasporto di persone, non possono essere liberamente utilizzati per trasportare persone, restando destinati al trasporto di cose. Le persone, nel numero massimo consentito e riportato nella carta di circolazione, possono esservi ospitate solo se viaggiano in funzione dei servizi di trasporto di merci effettuati con gli autocarri stessi. Fuori da questa ipotesi, il trasporto di persone snaturerebbe l’automezzo e lo riporterebbe all’interno di un’altra delle categorie elencate dall’art. 54 CdS. Per tali motivi risultano proibiti tanto l’uso personale e familiare con passeggeri a bordo, quanto il trasporto di cortesia. Così va interpretato il combinato disposto dalle due norme (artt. 54 e 82 CdS), che consente ovviamente di far viaggiare sull’autocarro il numero massimo di persone contemplato nel documento di circolazione, purchè la loro presenza sia in funzione del trasporto delle merci o del loro uso (vedasi Cassazione Civile, Sez.II, 20.03.2009, n. 6885). Ai sensi dell'art. 54, lett. d), del Codice della Strada della strada gli autocarri sono veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse. Questa disposizione va interpretata nel senso che il conducente (che può essere uno dei proprietari o un suo incaricato, circostanza del tutto indifferente ai fini dell'uso) può liberamente viaggiare, se da solo, trasportando merci o per un fine connesso alla destinazione del mezzo, ma può anche condurre con sé persone, se queste - indipendentemente dalla qualifica (soci, dipendenti, etc.) - sono addette al trasporto di merci. Perciò, sussiste la violazione di cui all'art. 82, comma 8, CdS qualora sia trasportata su un autocarro, veicolo destinato, secondo l'art. 54, lett. d), CdS, al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, una persona estranea al servizio di trasporto, ancorché si tratti di componente dell'impresa familiare per conto della quale il conducente (nella specie titolare dell'impresa esercitata sotto forma di impresa familiare) sta eseguendo il trasporto (vedasi Cassazione Civile, Sez. IV, 08.05.2013, n. 10853).
 
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