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Normative

Accesso professione trasportatore Conto Terzi - chiarimenti
Data pubblicazione : 2012-05-22

Dal Ministero dei Trasporti, si è reso necessario emanare ulteriori specifiche atte a sintetizzare, fra l'altro, le scadenze entro le quali le imprese devono dimostrare i requisiti relativi all'accesso alla professione ed al mercato di autotrasporto merci conto terzi.

Accesso professione trasportatore Conto Terzi - chiarimenti

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità


Prot. n. 0012029
Roma, 18 maggio 2012

OGGETTO: Accesso alla professione di trasportatore su strada - Chiarimenti relativi alla circolare prot. 10670 del 30/4/2012.
 

In relazione alla circolare in oggetto ed in seguito a segnalazioni pervenute dal territorio si rende necessario emanare ulteriori specifiche atte a sintetizzare, fra l'altro, le scadenze entro le quali le imprese devono dimostrare i requisiti relativi all'accesso alla professione ed al mercato.
Si specifica che, in linea generale, le imprese esercenti con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. devono dimostrare tutti i requisiti entro la data del 7 aprile 2013 (paragrafo I, lettera B), punto 1), della circolare prot. 10670 del 30/4/2012).
Le imprese iscritte all'Albo per l'esercizio con autoveicoli di portata utile fino a 3,5 t. o di massa complessiva fino a 6 t. (articolo 1, comma 2, del DM 198/1991), qualora esercitino o intendano esercitare soltanto con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t., devono presentare entro il 4 giugno 2012 opzione per poter dimostrare i requisiti entro la predetta data del 7/4/2013.
Si specifica ulteriormente, ad integrazione della predetta circolare, che tale opzione oltre a consentire la dimostrazione del gestore dei trasporti ai sensi del paragrafo II , lettera A), punto 2), lettera a), della citata circolare prot. 10670 del 30/4/2012, consente all'impresa di dimostrare tutti i requisiti entro la data del 7/4/2013.
Si precisa, infine, che la scadenza dei sei mesi dal 3/6/2012, prevista dall'articolo 3, comma 4, del DD 20/4/2012, per la comunicazione da parte dell'impresa dell'avvenuto rilascio dell'attestato di idoneità professionale in dispensa dall'esame, è riferita alle imprese che sono tenute alla dimostrazione dei requisiti entro il 3/6/2012. Le imprese, invece, che esercitino o intendano esercitare esclusivamente con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t., soggette alla scadenza del 7/4/2013 per la dimostrazione dei requisiti per l'accesso alla professione, ove intendano indicare un gestore in possesso di attestato rilasciato in dispensa dall'esame, potranno comunicare l'avvenuto rilascio di detto attestato all'atto della dimostrazione dei requisiti. In ogni caso, come previsto dall'articolo 2, comma 7, del citato DD 20/4/2012, tutti coloro che ritengano di aver diritto al rilascio dell'attestato di idoneità professionale in dispensa dall'esame devono farne domanda entro il 3/6/2012, indipendentemente dagli obblighi dell'impresa presso la quale esercitano o andranno ad esercitare l'attività di gestore.
Ai fini di una più puntuale attuazione delle disposizioni recentemente emanate, si riporta in allegato una tabella riepilogativa delle scadenze e dei soggetti tenuti agli adempimenti relativi al rispetto delle stesse.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Enrico Finocchi

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