Rinnovo Patente di Guida
La patente di guida ha una scadenza nel tempo, indicata sul documento stesso, stabilita in relazione:
all'età del titolare;
in un periodo limitato stabilito dalla Commissione Medica Locale.
La validità della patente di guida viene confermata dal Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i sistemi informativi e statistici a seguito visita medica presso un sanitario autorizzato.
I conducenti professionali, in possesso:
del CAP (certificato di abilitazione professionale) devono rinnovarlo in occasione della conferma di validità della patente;
della CQC (carta di qualificazione del conducente) devono rinnovarla ogni 5 anni, mediante apposito corso teorico.
Procedura per il rinnovo di:
patente di guida italiana di un cittadino residente in Italia;
patente di guida italiana di un cittadino italiano residente in altro Stato Comunitario
patente di guida italiana di un cittadino italiano residente in altro Stato ExtraComunitario;
patente di guida comunitaria (non italiana) di un cittadino Comunitario residente in Italia.
Si prevede che, superati i 3 anni di mancata conferma di validità della patente (circolare MCTC 7.4.1971 n. 16/71), si configurano i presupposti per l'emissione del provvedimento della revisione della patente. L'UCO del CED invia regolarmente il tagliando al conducente e segnala allo stesso tempo il superamento di tale limite all'UMC competente per residenza del conducente, per l'eventuale emissione del provvedimento di revisione della patente. L'attuale normativa prevede che il nuovo periodo di validità decorra dalla data del certificato medico (inizialmente era previsto che la conferma di validità non potesse avvenire prima dei 3 mesi antecedenti la scadenza della patente - circolare MCTC 23.9.1963, prot. n. 9824.Ca.88)
A seguito della visita medica prevista ed in relazione all'esito della stessa potra' verificarsi inoltre il:
rinnovo della patente per un periodo più limitato (per decisione della Commissione Medica);
declassamento della patente (riduzione dei requisiti);
sospensione (perdita temporanea dei requisiti);
revoca (perdita permanente dei requisiti);
revisione della patente,
Con la patente scaduta,
non e' possibile condurre alcun veicolo a motore;
si puo' ottenere un permesso provvisorio - se nonostante la richiesta di prenotazione presso la Commissione Medica Locale, si è in attesa di sottoporsi alla visita prevista ma il documento e' nel frattempo scaduto. La circolare ministeriale Prot. n. 86959-28/08.03 del 28 ottobre 2010, emanata dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, fornisce istruzioni operative necessarie per poter ottenere un permesso provvisorio di circolazione;
superati i tre anni di mancata conferma di validità della patente il conducente potrà essere successivamente sottoposto a revisione della patente.
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