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Norme Europee

Interscambio dati Autoveicoli immatricolati nei Paesi UE!

Emanata da Ministero degli Interni, Polizia di Stato, Polizia Postale, Polizia Ferroviaria e PolStrada, la Circolare Prot.6806, in base alla Direttiva UE n.2015 dell’ 11 Marzo 2015!

Interscambio dati Autoveicoli immatricolati nei Paesi UE!
Arriva l'interscambio in tempo reale di dati e informazioni per tutti i veicoli immatricolati nei Paesi UE!

Uno dei più importanti fattori della politica di miglioramento dei livelli di sicurezza stradale è ritenuto, da parte della Commissione dei Trasporti UE, l’uniforme applicazione delle sanzioni per le infrazioni gravi alla disciplina della circolazione stradale commesse nel territorio dei Paesi membri. Spesso l'applicazione di multe e sanzioni incontra serie difficoltà se le violazioni sono state accertate da remoto, ed in uno Stato membro diverso da quello d’immatricolazione del veicolo. Al fine di agevolare l’applicazione transfrontaliera di tali sanzioni, in particolare quelle connesse ad incidenti stradali gravi, è stata emanata dal Parlamento Europeo, la Direttiva 2011/82/UE del 25 Ottobre 2011, realizzando un sistema di scambio di informazioni. Il "Cross Border" per alcune specifiche informazioni consentirà allo Stato membro in cui è stata commessa l’infrazione al nuovo Codice della Strada di conoscere i dati identificativi degli intestatari degli autoveicoli immatricolati negli altri Paesi UE. L'imperativo è fornire e scambiare informazioni tra paesi dell'UE relativamente a quei comportamenti valutati particolarmente pericolosi per la sicurezza della circolazione stradale quali le infrazioni in materia di: eccesso di velocità, di mancato o improprio uso della cintura di sicurezza, dei seggiolini per bambini e del casco omologato, di passaggio a un semaforo proiettante luce rossa, di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, di circolazione su una corsia vietata, di indebito uso di cellulare o di altri "mobile devices" durante la guida.

I punti di contatto nazionale designati da ciascun Stato membro per lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli garantiscono, reciprocamente la consultazione automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli e degli intestatari contenuti nei propri archivi nazionali, mediante l'utilizzo del numero completo della targa. Un'apposita "app" consentirà agli organi di polizia stradale di cui all'Art.12 del Codice della Strada di accedere al sistema ed effettuare la consultazione automatizzata, mediante l'inserimento di elementi identificativi.

Sarà previsto l'invio, a carico dello stato in cui l'infrazione è stata accertata, di una lettera di informazione redatta secondo il modello del Dlgs n. 37/2014, nella lingua dello stato d'immatricolazione del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione, contenente ogni informazione utile sulla stessa; la lettera, indirizzata all'intestatario del veicolo, sarà inserita nel plico contenente il verbale di accertamento e contestazione, anche esso tradotto nella lingua dello stato d'immatricolazione del veicolo, da notificare allo stesso soggetto e deve contenere un modulo di risposta per tutte le comunicazioni poste a carico del destinatari.

Il plico, contenente la suddetta lettera di informazione sull'infrazione e il verbale, può essere notificato all'intestatario del veicolo e al conducente mediante raccomandata internazionale con avviso di ricevimento, che fornisce prova dell'avvenuta consegna con data e firma del ricevente; non sono applicabili le regole sulla compiuta giacenza.

In materia di riscossione coattiva, il predetto decreto legislativo prevede che una decisione definitiva, che applica una sanzione pecuniaria ad una persona fisica che risiede o dimora, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale nel territorio di uno dei Paesi UE, o in esso dispone di beni o di un reddito, sia trasmessa all'Autorità competente di tale Stato per darvi esecuzione.

Nel merito, data la complessità dell'iter procedurale previsto, nonché la dimensione quantitativa dei provvedimenti che potrebbero essere oggetto di esecuzione, verranno successivamente definite le modalità di trattazione dei provvedimenti definitivi che verranno rese note in apposite, ulteriori direttive. CIRCOLARE UE (pdf)

 

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