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Normative

Veicoli con carrello elevatore per carico e scarico merci!

Veicoli con carrello elevatore per carico e scarico merci alloggiato nello sbalzo posteriore. (Circolare Prot. n.32436 del 14/12/2018)

Veicoli con carrello elevatore per carico e scarico merci!
Come installare il carrello elevatore nello sbalzo posteriore di tipo telescopico!

 
 
 
 

Oggetto: Veicoli con carrello elevatore per carico e scarico merci alloggiato nello sbalzo posteriore.

 

Si fa riferimento ai veicoli, destinati al trasporto di cose, attrezzati con carrello elevatore posizionato sullo sbalzo posteriore, utile a rendere più efficiente la movimentazione delle merci trasportate dai medesimi veicoli. A tal riguardo un centro prova autoveicoli ha segnalato la richiesta da parte di costruttori di veicoli di poter installare il carrello elevatore nello sbalzo posteriore di tipo telescopico integrato con idoneo dispositivo omologato ai sensi del Regolamento UN/ECE 58/02 (dispositivo di protezione antincastro posteriore - UPD).

Il suddetto regolamento, al riguardo, prevede la possibilità che il dispositivo possa assumere configurazioni differenti. Nel merito, si concorda con il Centro Prova nel ritenere tale soluzione ammissibile a condizione che a seguito dell”installazione, sia se trattasi di autoveicoli sia di veicoli rimorchiati, siano verificate tutte le prescrizioni tecniche per la sicurezza della circolazione stradale previste dall'omologazione comunitaria e dalle prescrizioni nazionali.

La richiesta di tale allestimento, sia in sede di omologazione che di “approvazione in unico esemplare”, deve essere corredata da disegni e relazione tecnica riguardante in particolare la verifica strutturale dei punti idonei per il fissaggio della struttura porta carrello al veicolo e le prescrizioni sugli ancoraggi di sicurezza (sistemi di ritenuta del tipo catena o cavo di acciaio, tiranti, barre, blocchi meccanici, nonché punti di ancoraggio previsti dalle norme EN) da utilizzare durante la circolazione su strada. Al riguardo si richiamano le linee guida europee per la fissazione del carico per il trasporto su strada: “Linee Guida Europee 2014 - EU Publications”.

La relazione presentata dall'allestitore, qualora intervengano modifiche di cui all'Art. 236 del Regolamento del Codice della Strada, dovrà essere formulata sulla base del nulla osta rilasciato dal costruttore del veicolo che può precisare condizioni e prescrizioni per l'installazione.

Si richiamano specificatamente le verifiche di competenza dei centri prove autoveicoli: installazione del RUPD, masse e dimensioni del veicolo (ripartizione del carico nel rispetto delle masse limite totale e per asse e dell'eventuale percentuale minima sugli assi nelle varie condizioni di carico con e senza carrello, a vuoto o a pieno carico, manovrabilità, la lunghezza massima compreso il carrello non superiore ai valori di carrozzabilità e comunque nel rispetto dei limiti di sagoma), installazione dei dispositivi di illuminazione e della targa posteriore di immatricolazione.

Per gli autoveicoli atti al traino la circolazione con il rimorchio sarà consentita nella sola configurazione priva del carrello elevatore. Il carrello elevatore dovrà essere posizionato su specifici supporti e potrà utilizzare quelli del dispositivo di protezione posteriore solo se opportunamente dimensionati per entrambe le funzioni.

 

Il Centro prova verificherà l'eventuale ammissibilità del dispositivo posteriore RUPD in posizione “chiusa” (ovvero con circolazione senza carrello) nella posizione più prossima allo sbalzo posteriore, nel rispetto delle prescrizioni d'installazione dell'entità tecnica per il veicolo, ai sensi del citato Regolamento UN/ECE 58/02.

 

Nel caso di nazionalizzazione di un veicolo con carrello elevatore il riconoscimento dell'idoneità alla circolazione ricade nella competenza del Centro Prove Autoveicoli. Nei documenti di circolazione, il valore dello sbalzo posteriore da indicare è quello relativo alla posizione di massimo allungamento del dispositivo posteriore, con annotazione nelle righe descrittive del valore dello sbalzo nella posizione “chiusa” del dispositivo medesimo. Sulla carta di circolazione dei veicoli riconosciuti idonei, sarà riportata la seguente dicitura:

 

“CIRC. DEL VEIC. CON/SENZA CARRELLO POST”.

(asteriscata: *CARRELLOPOST)

 

Con la presente, le disposizioni in precedenza emanate, ed in particolare la Circolare Prot. n. 2118 del 9 Gennaio 2008, in contrasto con il contenuto nella presente si intendono abrogate.

 

 

Il Direttore Generale

(Dott. Ing. Sergio Dondolini)

 

 

 

 

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