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Normative

Diritti e compensi commissioni esami patente nautica 2019!

Determinazione del gettone di presenza per i componenti delle commissioni d'esame per la patente nautica. (Decreto Interministeriale del 2 Maggio 2019)

Diritti e compensi commissioni esami patente nautica 2019!
Ultime novità dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione per gli esami per la patente nautica 2019!

 
 
 
 

Oggetto: Determinazione del gettone di presenza da attribuire ai componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche.

 

Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze vista la Legge n. 472 del 7 Dicembre 1999 e successive modificazioni, recante intendenti nel settore dei trasporti;

 

Visto, in particolare, l'Art.23, comma 1 della citata Legge n. 472 del 1999, che prevede che ai componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche operanti presso l'Autorità marittima e presso gli uffici provinciali della direzione generale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione, e attribuito un gettone di presenza di importo da determinare con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro del Tesoro e del Bilancio;

 

Visto, inoltre, il successivo Art. 23, comma 2, della citata Legge n.472 del 1999 che prevede all'onere derivante dal presente articolo si provveda mediante corrispondente aumento delle tariffe previste dalla tabella dei tributi per le prestazioni ed i servizi resi dagli organi competenti in materia di nautica da diporto, annessa alla Legge 11 Febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni, nonché mediante aumento delle tariffe di cui ai punti 7 e 13 della Tabella 3 allegata alla Legge 1 Dicembre 1986, n. 870, il cui importo affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unita previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei Trasporti e della navigazione;

 

Visto il Decreto legislativo 18 Luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni, recante codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'Art. 6 della Legge 8 Luglio 2003, n. 172;

 

Visto, in particolare, l'Art. 63, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 171 del 2005, che dispone che per le prestazioni ed i servizi in materia di nautica da diporto gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e compensi previsti dalla Tabella A, allegato XVI del decreto medesimo;

 

Visto il decreto legislativo 3 Novembre 2017, n. 229, recante revisione ed integrazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante Codice della Nautica da Diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE a norma dell'Art. 6 della Legge 8 Luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'Art. 1 della Legge 7 Ottobre 2015, n. 167 ed in particolare l'Art. 53;

 

Considerato che il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, ha abrogato sia la tabella dei diritti e dei compensi allegata alla Legge 11 Febbraio 1971, n. 50 che l'applicabilità dei punti da 8) a 14) della Tabella allegata alla Legge 1 Dicembre 1986, n. 870, per prestazione e servizi inerenti alla nautica da diporto;

 

Visto, in particolare, l'Art. 64 del citato Decreto Legislativo n. 171 del 2005, che prevede che l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche e subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure;

 

Vista, in particolare, la Tabella A del citato Decreto Legislativo n. 171 del 2005, recante i diritti e compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto;

 

Visto il decreto del Ministro dei Trasporti 29 Luglio 2008, n. 146 e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione dell'Art. 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante il Codice della Nautica da diporto;

 

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2017, recante aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 agosto 2017, n. 190;

 

Visto il decreto del Ministro dei Trasporti 23 Gennaio 2018, recante determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissi0ne agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 Febbraio 2018, n. 49;

 

Considerato che ai sensi dell'Art. 23, Comma 1, della citata Legge n. 472 del 1999, occorre procedere alla determinazione dei gettoni di presenza per i componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche operanti presso l'Autorità Marittima e presso gli uffici provinciali della Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione;

 

 

 

DECRETA:

 

 

 

Articolo 1

Gettone di presenza

 

1. Al componenti delle commissioni d‘esame per il conseguimento delle patenti nautiche di cui all'Art. 29 del decreto del Ministro dei Trasporti 29 Luglio 2008, n. 146, é attribuito un gettone di presenza dell'importo di 30 euro per ogni seduta giornaliera.

 

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

 

1. Alla copertura dell'onere derivante dalla corresponsione del gettone di presenza di cui all'Art.1 si provvede mediante aumento delle tariffe di cui all'Art. 63 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171. Pertanto la Tabella A dell'allegato XVI al Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, é sostituita dalla Tabella A allegata al presente decreto.

2. Le maggiori entrate derivanti dall‘aumento dei diritti e del compensi stabiliti con la Tabella A del presente decreto sono versate su uno o più appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, ai sensi dell'Art. 23, comma 3, della Legge 7 Dicembre 1999, n. 472, ad uno o più capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dei Trasporti.

3. Con successivo clecreto interministeriale l'incremento della tariffa di cui al Comma 1 potrà essere adeguato agli effettivi oneri relativi alla corresponsione del gettone di presenza.

 

Articolo 3

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Roma, 2 Maggio 2019.

 

 

 

 

Il Ministro dei Trasporti: TONINELLI

Il Ministro dell'Economia: TRIA

 

 

 

 

 

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