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La multa resta valida anche 5 minuti dopo l'infrazione!

Cinque minuti sono un lasso di tempo utile alle forze dell'ordine per sbrigare le pratiche in caso di violazione del codice stradale!

La multa resta valida anche 5 minuti dopo l'infrazione!
Anche cinque minuti possono essere un lasso di tempo congruo per validare una multa stradale!

 

"Posso annullare una multa notificatami dopo dieci minuti dal momento della mia violazione del Codice stradale?". Avete mai ricevuto una multa "in differita" per mancato uso delle cinture di sicurezza o per l'abuso del cellulareForse non tutti sanno che il nuovo Codice della Strada per alcune infrazioni stradali, prevede la contestazione immediata tramite verbale, pena l'impugnabilità e l'annullabilità della sanzione o della contravvenzione.

Con l'ultima sentenza pubblicata il 24 Ottobre scorso, la sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che è da considerare come immediato anche un lasso di tempo di appena 5 minuti trascorso fra la commissione dell'illecito amministrativo ed il rilievo da parte delle forze dell'ordine.

Alla luce di questo pronunciamento questo lasso temporale, ritenuto a volte dagli automobilistai come “eccessivo”, è invece assolutamente congruo e ragionevole per la giurisprudenza. Un tempo congruo con le attività svolte, ovvero fermare l'auto che procedeva contromano ed evitare di creare pericoli alla circolazione stradale.

A tutto ciò, sottolineano i giudici, va aggiunto anche il tempo minimo compatibile ragionevolmente con l'attività di stesura del verbale di contravvenzione. 

La notificazione "differita" può essere pertanto eseguita solo qualora la violazione non possa essere contestata immediatamente. Ciò significa che l’autorità amministrativa non ha facoltà di decidere unilateralmente se contestare immediatamente l’infrazione o meno: se può farlo, deve farlo. 

Il nuovo Codice della Strada individua i casi specifici in cui si può evitare la contestazione immediata come:

 

- impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

- attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

- sorpasso vietato;

- accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

- accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo:  1) è a distanza dal posto di accertamento; 2) nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile; 3) nell’impossibilità di essere fermato nei modi regolamentari;

- accertamento effettuato con apparecchiature e dispositivi per il controllo e l’accertamento delle infrazioni (“controllo remoto”) senza necessità di presenza di agente accertatore.

Nb: nonostante le eccezioni previste dalla legge, la contestazione immediata resta la regola generale. Pertanto tutte le eccezioni devono essere motivate: in altre parole, l’agente accertatore deve specificare, nel verbale, perché non ha contestato immediatamente la multa e sulla base di quale delle predette ipotesi l’omissione si giustifica. Spetterà sempre al giudice verificare la sussistenza dei presupposti di legge. Nel caso in cui ritenga illegittima l’omessa contestazione immediata, dovrà dichiarare nullo l’intero verbale e, pertanto, l’automobilista non dovrà più pagare la contravvenzione.

 

 

 

 

 

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