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Normative

Esame di guida patente A, A1, A2
Data pubblicazione : 2013-07-20
Tags : esami moto

Abbigliamento protettivo obbligatorio ai fini della sicurezza dei candidati, durante tutto l'esame pratico di guida della patente Moto e modifica della PROVA DI EQUILIBRIO A VELOCITA' RIDOTTA e del SUPERAMENTO OSTACOLO

Esame di guida patente A, A1, A2

Ennesimo Decreto Ministeriale pubblicato a modifica dei precedenti  per innalzare ulterioremente il livello di sicurezza dei candidati e per una prova più puntuale nelle prime fasi d'esame patente A, A1, A2 in area chiusa: 
- specificato l'obbligo di uso dell'abbigliamento tecnico per tutta la durata della prova
- viene ridotto il raggio del tornante del circuito per la prova di equilibrio per il conseguimento della patente di categoria A1
- ridotta la fascia di ingombro laterale del circuito di evitamento ostacolo sia per le patenti di categoria A1 che per le categorie A2 e A3.

 

Circuito-Esame-Patente-A

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 giugno 2013 

Modifiche al decreto 20 maggio 2013, recante "Disposizioni atte a

garantire condizioni ottimali di sicurezza nell'espletamento delle

manovre particolari e delle prove di frenatura, prescritte per il

conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A,

anche speciali". (13A06179)

(GU n.166 del 17-7-2013)

 

 

IL CAPO

del Dipartimento per i trasporti,

la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

 

 

Visto l'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

comma 3, lettere b), c) e d), che prevedono che le patenti di guida

delle categorie A1, A2 ed A abilitano alla guida rispettivamente di

motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11

kW e con un rapporto peso/potenza non superiore a 0,1 kW/Kg; di

motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto

peso/potenza non superiore a 0,2 kW/Kg e che non siano derivati da

una versione che sviluppa oltre, il doppio della potenza massima; di

motocicli muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a

combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione

superiore a 45 Km/h, nonche' di tricicli di potenza superiore a 15

kW;

Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, che stabilisce che gli esami di idoneita' tecnica per il

conseguimento della patente di guida sono effettuati secondo

direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro

dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base

delle direttive della Comunita' europea, ora Unione Europea;

Visto l'art. 23, del decreto legislativo n. 18 aprile 2011, n. 59,

che prevede che le prove di controllo delle cognizioni e di verifica

delle capacita' e dei comportamenti, utili al conseguimento delle

patenti di guida, si conformano ai requisiti minimi di cui

all'allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011,

nonche' stabilisce che la prova di verifica delle capacita' e dei

comportamenti per l'accesso graduale di titolare di patente di

categoria A1 alle categorie A2 o A, e' disciplinata con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai

requisiti minimi di cui all'allegato VI dello stesso decreto

legislativo n. 59 del 2011;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

dell'8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio

2013, recante "Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e

di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento

delle patente di guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali,

nonche' delle modalita' di esercitazioni alla guida di veicoli per i

quali sono richieste le predette patenti";

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del citato decreto

ministeriale che prevede che con decreto del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti sono dettate, in relazioni alle

manovre oggetto della prova di verifica delle capacita' e dei

comportamenti di cui all'art. 1 lettere da b) ad e) del medesimo

decreto, disposizioni atte a garantire che le stesse siano svolte in

condizioni ottimali di sicurezza, anche in relazione ai limiti di

velocita' prescritti;

Visto il decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la

navigazione e i sistemi informativi e statistici 20 maggio 2013

recante "disposizioni atte a garantire condizioni ottimali di

sicurezza nell'espletamento delle manovre particolari e delle prove

di frenatura, prescritte per il conseguimento delle patenti di guida

delle categorie A1,A2 ed A, anche speciali";

Ritenuto necessario modificare le dimensioni dei circuiti di prova

di cui agli allegati I e III del decreto del Capo del dipartimento

per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici

20 maggio 2013, nonche' indicare le misure massime di distanziamento

dei coni utilizzati per delimitare i circuiti;

Ritenuto altresi' necessario, ai fini della sicurezza dei

candidati, prevedere che gli stessi indossino durante tutto l'esame

pratico di guida, opportuno abbigliamento protettivo

 

Decreta:

 

Art. 1

 

 

Modifiche all'art. 3 del decreto

dirigenziale 20 maggio 2013

 

1. All'art. 3, comma, 1 del decreto dirigenziale 20 maggio 2013, le

parole "durante l'esecuzione delle prove di cui agli allegati 1, 2, 3

e 4 del presente decreto.", sono sostituite con le parole "durante

l'esecuzione dell'intera prova pratica di guida".

Art. 2

 

 

Modifiche agli allegati 1 e 3 al

decreto dirigenziale 20 maggio 2013

 

1. Gli allegati 1 e 3 al decreto dirigenziale 20 maggio 2013, sono

sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 3

 

 

Entrata in vigore

 

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a far

data 1° luglio 2013.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e farlo osservare.

 

Roma, 28 giugno 2013

 

Il Capo del dipartimento: Fumero

ALLEGATO 1:

sostituisce l'allegato 1 del d.d. 20 maggio 2013

 

 

PROVE DI EQUILIBRIO A VELOCITA' RIDOTTA

 

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

ALLEGATO 2:

sostituisce l'allegato 3 del d.d. 20 maggio 2013

 

 

SUPERAMENTO OSTACOLO

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