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Normative

Adeguamento Autotrasporto merci conto terzi - PROROGA e CHIARIMENTI
Data pubblicazione : 2012-06-11

La proroga, dal 4 giugno al 3 agosto 2012, per documentare la sussistenza dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale, nonché di stabilimento, viene concessa unicamente alle imprese di autotrasporto con sede nelle province di Reggio Emilia,  Rovigo, Bologna, Modena, Ferrara e Mantova a seguito dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 maggio 2012 in conseguenza degli eventi sismici.

Adeguamento Autotrasporto merci conto terzi - PROROGA e CHIARIMENTI
adegumento autotrasporto conto terzi

Viene chiarito dal Ministero dei Trasporti, con circolare del 7 giugno 2012 alcuni aspetti relativamente alla

 

- limitazione dell’attività di gestore dei trasporti sia interno che esterno;

- Provvedimenti a carico delle  imprese inadempienti ai termini del 4.6.2012;

- CANCELLAZIONI;

- CESSIONI D'AZIENDA DI IMPRESE INADEMPIENTI AI TERMINI DEL 4.6.2012;
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE 
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
 
 

 

Prot. n. 0013693   Roma, 7 giugno 2012
 
 OGGETTO: Accesso alla professione di trasportatore su strada - Adeguamento ai requisiti.

 

 

 

        In relazione all'oggetto e al fine di meglio specificare il dettato delle precedenti disposizioni di questa Direzione Generale, si fa presente quanto segue.
 
        Con riferimento a quanto previsto al paragrafo l, lettera A), numero 1) della circolare prot. 10670 del 30.4.2012  e in attuazione della disposizione di cui all'articolo 11, comma 6-quater, del DL 5/2012, convertito dalla L 35/2012, è prevista la limitazione dell’attività di gestore dei trasporti, sia interno che esterno, ad una sola impresa. In tale contesto, mentre il gestore interno, pur nell'ambito dell'esclusività dell'esercizio delle relative funzioni in favore dell'impresa nella quale è incardinato, potrà rivestire in altre imprese anche le posizioni previste dall'art. 4, comma 1, del DD 25.11.2011, purché in essa esista altro soggetto con l'incarico specifico di gestore dei trasporti, un soggetto non potrà essere designato quale gestore esterno in un'impresa, qualora in altra impresa di trasporto ricopra una delle seguenti cariche:
 

 a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio d'amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b) per ogni altro tipo di ente;

 b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;

 c) titolare oppure institore di impresa individuale, collaboratore di impresa familiare;

 d) persona legata da rapporto di lavoro subordinato.


        Relativamente alla medesima circolare prot. 10670 del 30.4.2012, inoltre, si fa presente che il riferimento all'Allegato B del DD 25.1.2012, di cui al paragrafo III, lettera B), è in realtà da intendersi riferito all'Allegato A del citato DD.
 
        Con riguardo alla circolare prot. n. 11551 dell'11.5.2012 relativa al requisito dell'idoneità finanziaria, si precisa che per mero errore materiale di trascrizione la previsione al punto 7, relativa alla "dichiarazione di uno dei soggetti sopra indicati attestante l'esistenza, presso di sé, di un contratto di fideiussione stipulato, precedentemente o contestualmente al rilascio dell'attestazione stessa, tra l'impresa di autotrasporto e uno o più creditori, dal quale si evinca che l'ammontare delle somme per le quali viene concessa la garanzia risulta almeno pari all'importo necessario a dimostrare l'idoneità finanziaria dell'impresa", va intesa nel seguente tenore: ''dichiarazione di uno dei soggetti sopra indicati attestante l'esistenza, presso di sé, di un contratto di fideiussione tra tale soggetto e l'impresa di autotrasporto, stipulato, precedentemente o contestualmente al rilascio dell'attestazione stessa, a favore di uno o più creditori, e dal quale si evinca che l'ammontare delle somme per le quali viene concessa la garanzia risulta almeno pari all'imporlo necessario a dimostrare l'idoneità finanziaria dell'impresa".
 
        Inoltre, per quanto concerne l'adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa europea da dimostrare entro il 4 giugno u.s., si fa presente che per la concreta applicazione degli eventuali provvedimenti a carico dell'impresa interessata conseguenti alla mancata o non corretta dimostrazione dei requisiti stessi, le Amministrazioni provinciali e gli Uffici della Motorizzazione, ove, per quanto di competenza, ritenessero appunto che un'impresa non soddisfi uno o più requisiti, procederanno ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di assegnare all'impresa stessa un termine per regolarizzare la propria posizione, tenendo conto dell'effettiva situazione in cui l'impresa interessata si trovi anche successivamente alla data del 4 giugno.
 
        Relativamente alle imprese che non si sono attivate entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni ai fini dell'adeguamento alla nuova disciplina sull'accesso alla professione di autotrasportatore, le Autorità competenti dovranno attivare la relativa procedura di cancellazione, nel rispetto di quanto statuito dalle disposizioni in materia.
 
        Con l'occasione si precisa inoltre che, ai fini dell'accesso al mercato, la cessione azienda e la cessione parco con autoveicoli EURO 5 (salve le deroghe consentite con la circolare del 30 aprile (u.s.), possono comunque avvenire ove, anche dopo la data del 4 giugno 2012, l'impresa cedente non si sia adeguata ai requisiti di idoneità finanziaria e/o professionale o di stabilimento, nonché qualora per l'impresa cedente sia ancora in corso o sospeso il procedimento di cancellazione dall'Albo degli Autotrasportatori o dal REN, oppure si trovi in sospensione (massima biennale) dell'iscrizione dall'Albo stesso o in liquidazione. Ovviamente la cessione azienda e la cessione parco possono essere effettuate a condizione che l'impresa cedente, di norma, non sia stata già cancellata dal Registro delle imprese e che l'impresa cessionaria possieda gli idonei requisiti per l'accesso alla professione.
 
 

        IL DIRETTORE GENERALE
 
        dott. Enrico Finocchi

Commenti dei lettori
1 commenti presenti
  • roberto mazzei

    17-12-2012 09:21 - #1
    come si paga la quota alboautotrasportatori per l'anno 2013
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