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Assicurazione

Contratto base per confrontare tutti i prezzi delle polizze RC?

Comparare e confrontare tutte le Polizze Rc Auto in futuro sarà semplicissimo! La nuova normativa del Governo sulla "Concorrenza" stabilisce una serie di obblighi di trasparenza uguali per tutti gli intermediari assicurativi!

Contratto base per confrontare tutti i prezzi delle polizze RC?
Arriverà il "contratto base" a far chiarezza nell'intricato mondo delle polizze Rc Auto Duepuntozero?!

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Scegliere una polizza Rc auto "ad hoc" in un futuro molto prossimo sarà facilissimo o almeno molto meno complicato di adesso! Il nuovo decreto legge sulla "Concorrenza" ha testè posto una serie di obblighi "standard" per tutti gli intermediari delle assicurazioni. Tali punti fermi potrebbero, far da leva, per sbloccare lo strumento fondamentale per tutte le comparazioni del settore, ovvero il "contratto base" o la "polizza-tipo", chiamatela come volete, con clausole, coperture e garanzie assolutamente identiche per ogni compagnia assicurativa. Il contratto base andrebbe stilato a chiunque ne faccia richiestra, in modo da chiarire immediatamente l'offerta ed il prezzo più vantaggioso, a parità di condizioni.

Il Contratto base era stato introdotto dal Governo anni fa, esattamente col Dl n.179 del 2012, rimasto finadesso "letteramorta" perché i suoi contenuti non sono mai stati determinati e convertiti in decreti attuativi. La nuova legge sulla "Concorrenza" introduce l'Art.132 bis nel Codice delle Assicurazioni, obbligando gli intermediari ad informare preventivamente chiunque si accinga a firmare un contratto Rc Auto, delle offerte di tutti gli altri "marchi" di cui sono mandatari. Tali offerte dovranno riguardare la copertura prevista dal "contratto-base", in modo da essere immediatamente confrontabili, mentre gli intermediari non saranno obbligati a rilasciare una stampa cartacea dei contratti. D’altra parte, i clienti potranno scaricare velocemente qualsiasi tipologia di contratto e qualunque F.A.Q, da casa privatamente, via Web.

I dettagli saranno fissati a breve dall’Ivass. In sostanza, gli stessi parametri del contratto-base saranno applicati per il preventivatore ufficiale dell’Ivass (l'Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ndr), che funziona già da qualche anno, come unico punto di riferimento, per chi naviga in Internet alla ricerca della polizza auto e moto più conveniente. Ogni contratto in futuro potrà essere concluso a condizioni almeno non peggiorative, rispetto a quelle riportate nelle informative degli intermediari e dall'Ivass. Prima aspettiamo, poi approfittiamo!

 

 

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DECRETO CRESCITA 2.0 - DL n.179 del 18 Ottobre 2012

 

Sezione VIII “Assicurazioni, mutualità' e mercato finanziario”, Art.22, Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo”.

1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dopo l'articolo 170, e' inserito il seguente: «Art. 170-bis (Durata del contratto). - 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non puo' essere stipulato per una durata superiore all'anno e non puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell'art. 170, comma 3.

3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullita' opera soltanto a vantaggio dell'assicurato.». 2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013. 3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito rinnovo, e' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto.

4. Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, e' definito il «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, e sono altresi' definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso «contratto base».

5. Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole di cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante link ad altre societa' del medesimo gruppo, ferma restando la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo. 

6. L'offerta di cui al comma 4 deve utilizzare il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere - ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Al fine di favorire una piu' efficace gestione dei rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS, sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, stabilisce con apposito regolamento le modalita' secondo cui, entro i successivi 60 giorni, nell'ambito dei requisiti organizzativi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita e danni prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate a ciascun contraente, accedibili mediante sistemi di accesso controllato, tramite le quali sia possibile consultare le coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze, e, limitatamente alle polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate, nonche' effettuare rinnovi e pagamenti.

9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e anche in considerazione della crescente diffusione dei rapporti assicurativi da gestire in via telematica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS definisce con apposito regolamento, che dovra' riunificare e armonizzare la disciplina esistente in materia, gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning.

10. Al fine di favorire il superamento dell'attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di liberta' dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b), d), dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' quelli inseriti nell'elenco annesso al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attivita' anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione e' consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o nell'elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a condizione che al cliente sia fornita, con le modalita' e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attivita' di intermediazione viene svolta in collaborazione tra piu' intermediari, nonche' l'indicazione dell'esatta identita', della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e puo' adottare disposizioni attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai consumatori.

11. Gli intermediari assicurativi che svolgono attivita' di intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del comma 10 rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attivita', salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le clausole fra mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10 sono nulle per violazione di norma imperativa di legge e si considerano non apposte. L'IVASS vigila ed adotta eventuali direttive per l'applicazione della norma e per garantire adeguata informativa ai consumatori.

13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS, sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovra' definire standard tecnici uniformi ai fini di una piattaforma di interfaccia comune per la gestione e conclusione dei contratti assicurativi, anche con riferimento alle attivita' di preventivazione, monitoraggio e valutazione.

14. Al fine di superare possibili disparita' di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizza vita, il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile e' cosi' sostituito: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda.».

15. Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e dotazioni organizzative e finanziarie, l'IVASS, anche mediante internet, garantisce un'adeguata informazione ai consumatori sulle misure introdotte dal presente articolo e assicura altresi', all'interno della relazione di cui all'articolo 21, comma 2, un'esauriente valutazione del loro impatto economico-finanziario e tecnologico-organizzativo.

 

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