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Normative

Ripresa attività omologazione e collaudo autoveicoli!

Attività di omologazione e collaudi. Ripresa delle operazioni tecniche da parte dei CPA e del CSRPAD. (Prot. n.12077 del 30 Aprile 2020)

Ripresa attività omologazione e collaudo autoveicoli!
Tutte le attività industriali inerenti i Codici ATECO 29 e 45 sono riprese il 4 Maggio 2020!

 
 
 
 
 
Oggetto: Attività di omologazione e collaudi. Ripresa delle operazioni  tecniche da parte dei CPA e del CSRPAD.   
 
 
 
 
A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020, le attività industriali indicate nell'Allegato 3, di cui fanno parte i CODICE ATECO 29 e 45 (i principali codici inerenti la produzione ed il commercio del settore “automotive”) potranno riprendere dal 4 Maggio prossimo, ma già dal 27 Aprile scorso sono state avviate le attività propedeutiche alla predetta riapertura.
 
Ciò premesso, si ritiene necessario   ripristinare, per quanto possibile e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza legate all’emergenza sanitaria in corso, le attività correlate a tale settore svolte a livello centrale dalla Direzione Generale della Motorizzazione sul territorio dai centri prova autoveicoli.
 
Si fa riferimento, in particolare, alle attività tecniche per le omologazioni di veicoli, componenti, sistemi ed entità tecniche e a quelle di visita e prova a norma dell’Articolo 75 e 78 del Codice della Strada di competenza dei centri prova autoveicoli.
 
In relazione alla necessità di adottare, almeno in una prima fase, la massima cautela nella ripresa delle attività di verifica e certificazione nel settore delle omologazioni, si ritiene opportuno dettare le seguenti linee guida. 
 
Restano sospese al momento le autorizzazioni per attività da svolgere in territorio estero. 
 
1. Attività inerenti le  omologazioni dei veicoli 
 
Le verifiche e prove presso le sedi dei Costruttori o da essi predisposte in territorio nazionale devono essere limitate, alle strutture (laboratori, piste, aree di prova) poste nella regione sede del CPA ovvero nelle regioni della Direzione Generale di appartenenza del CPA.
 
In tale contesto saranno adottate tutte le iniziative possibili per limitare gli spostamenti del personale tecnico quali:
 
a) Collaborazione fra i CPA da attivare in modo rapido attraverso i canali di posta elettronica, finalizzate ad interventi di colleghi di altri CPA più prossimi alla sede o laboratorio individuati dall’utente;
 
b) Ricorso a riscontri “in remoto” da attivare in presenza di laboratori di prova dotati di attrezzature telematiche (monitor, telecamere, ecc.), che consentono la verifica a distanza in modo certo e sicuro e che garantiscano, ove possibile, anche la conservazione dei files con registrate le sequenze di prova. L’eventuale certificazione del laboratorio in base alla Norma ISO 17025 è elemento rafforzativo ma non necessariamente discriminatorio ai fini dell’attivazione delle prove in siffatto modo;
 
c)  Ricorso ad altre forme (documentale, fotografica, ecc.) in base alle valutazioni del funzionario tecnico incaricato delle prove, laddove la semplicità delle verifiche consente di ricorrere a tale tipologia di riscontro. 
 
Tutte le iniziative sopra evidenziate si intendono a carattere provvisorio e nella fase di emergenza sanitaria in atto.
 
La Direzione, sulla base dei rapporti che le DGT, ad emergenza rientrata, vorranno redigere in merito alle eventuali iniziative adottate, si riserva di dettare linee guida in ordine ai metodi alternativi alla presenza del funzionario.
 
Resta inteso che per tutte le attività da svolgere presso le sedi degli utenti, il richiedente deve garantire di aver adottato le misure di prevenzione sanitaria previste nelle direttive emanate dalla Protezione Civile e recepite negli accordi fra il Governo e le parti sociali.
 
Per le attività da svolgere presso le sedi dei CPA (quali le stazioni di prova ATP), dovranno essere attivate procedure ed informative all’utenza in modo da garantire le misure di prevenzione sanitaria più volte menzionate.
 
In particolare potrà essere richiesta una assunzione di responsabilità del richiedente che si è provveduto ad una sanificazione del veicolo (almeno nelle parti oggetto di verifica quali la cassa isotermica) mentre gli addetti alla consegna e ripresa del veicolo dovranno essere muniti delle mascherine di protezione. 
 
2. Attività di verifica di veicoli in unico esemplare 
 
Per quanto concerne le attività di visita e prova (Articolo 75) o di aggiornamento (Articolo 78), si evidenzia quanto segue.
 
Per l’approvazione di veicoli in unico esemplare, effettuati presso un CPA deve essere rispettato il vincolo della competenza territoriale, come già indicato nella Circolare Prot. n 2197 del 25 Maggio 2004.
 
In altri termini, al fine di limitare gli spostamenti tra i diversi ambiti territoriali e di conseguire uniformità di procedure su tutto il territorio nazionale, si chiarisce e si dispone quanto segue. 
Il vincolo territoriale di cui sopra ha generato diverse interpretazioni, derivate dal fatto che, nel settore delle omologazioni di veicoli, componenti ed entità tecniche, le case costruttrici possono scegliere senza vincoli presso quale centri prova autoveicoli svolgere le attività, come stabilito dal Decreto Ministeriale 277 del 2/5/2001 e s.m.i.
 
Le disposizioni recate dal Decreto Ministeriale in argomento concernono però le procedure di omologazione per la produzione in serie di veicoli, componenti, entità tecniche e sistemi e nulla hanno modificato riguardo ai cosiddetti “unici esemplari” per i quali, a parere della scrivente Amministrazione, restano validi i principi derivati dall’Art.78 del Codice della Strada, estesi ai veicoli nuovi con la Circolare n.2197 sopra richiamata.
 
La circostanza poi che, almeno nell’ambito dei veicoli di categoria M, N ed O di cui alla Direttiva 2007/46/CE e s.m.i, sia stato introdotto il concetto di “omologazione individuale”, non modifica quanto sopra esposto in quanto il termine “omologazione” è da riferirsi al suo significato e cioè “Atto inteso a verificare la rispondenza alle prescrizioni dettate dalla norma” e non già all’ambito di applicazione del Decreto Ministeriale 277/2001.
 
Le richieste di visita e prova di veicoli nuovi di fabbrica, soggetti ad allestimenti o modifiche in una o più fasi da parte di uno o più allestitori, debbono essere presentate, a seconda delle specifiche competenza, presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile ovvero presso il Centro prova autovecoli competente territorialmente in relazione alla sede dell’allestitore che ha operato la singola fase intermedia ovvero in relazione all’ultimo intervento qualora non richiesto il certificato di approvazione per singola fase.
 
Con riferimento alle attività di specifica competenza dei Centri prova autoveicoli (fra le quali, oltre a quelle prima richiamate, rientra la verifica iniziale del veicolo costruito in unico esemplare), si chiarisce che la competenza territoriale è riferita alle regioni rientranti nella competenza territoriale della Direzione Generale Territoriale di appartenenza.
 
Per le regioni e province autonome dove non è presente un Centro prova autoveicoli anche con le sezioni coordinate, la competenza è così articolata: 
 
- CPA di Torino per la Valle d’Aosta; 
 
- CPA di Verona per le province autonome di Trento e Bolzano e la regione Friuli Venezia Giulia.
 
Sempre per quanto concerne i Centri prova autoveicoli, qualora il richiedente il collaudo in “unico esemplare” sia ditta già titolare di omologazioni presso un CPA, potrà adire, in deroga a quanto sopra stabilito, tale CPA indipendentemente dalla sede territoriale; ciò in quanto la conoscenza dell’attività produttiva rende le operazioni di accertamento più spedite.
 
Si coglie infine l’occasione per far presente che, sempre con riferimento all’attività dei CPA circa la verifica di idoneità di veicoli nuovi di fabbrica “unico esemplare” da parte di costruttori esteri, per i quali pertanto non è automaticamente definita la competenza territoriale, questa deve essere riferita alla sede del rappresentante in Italia, che nella fattispecie le ditte devono designare, potendosi in tal senso identificare sia in una società, d’importazione o meno, che nello studio tecnico che supporta la ditta per la redazione della documentazione tecnica propedeutica all’attività di visita e prova, sia nello studio di consulenza automobilistica abilitato in base alla vigente normativa.
 
Sulla base del disposto previsto dall’Art. 236, comma 4 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, questa Direzione si riserva di adottare, d’intesa con le competenti Direzioni Generali Territoriali, gli opportuni interventi atti a garantire comunque che le richieste di collaudo siano evase in tempi ragionevoli in funzione dei carichi di lavoro dei singoli centri di prova autoveicoli.
 
Conclusioni
 
Per tutte le attività sopra richiamate, le Direzioni Generali Territoriali vorranno dettare le disposizioni integrative che reputano necessarie in ordine al rispetto delle misure di prevenzione sanitaria, sia per le attività da svolgere presso le sedi degli utenti sia per le attività da svolgere presso le sedi operative  dei CPA.
 
Circa la competenza territoriale sopra richiamata per i collaudi in “unico esemplare”, questa deve intendersi applicata per le domande presentate a far data della presente circolare.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Alessandro CALCHETTI)
 
 
 
 

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