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Normative

Nuove procedure operative per la revisione degli autobus!

Nuove procedure operative ed informatiche per la revisione dei veicoli con massa complessiva superiore a 3500 kg e autobus. (Prot. n.14290 del 22 Maggio 2020)

Nuove procedure operative per la revisione degli autobus!
La circolare entra in vigore per le operazioni che si effettueranno dal giorno 25 Maggio 2020!

 

 

 
 
 
Oggetto: Emergenza COVID-19. Nuove procedure operative ed informatiche per la revisione dei veicoli con massa complessiva superiore a 3500 Kg  e autobus.
 
 
 
 
 
A seguito del blocco delle attività originatosi dall’emergenza sanitaria in atto, diventa prioritario individuare procedure che, nel pieno rispetto delle misure volte a tutelare la salute dei lavoratori, consentano di avviare il recupero dell’attività rimasta sospesa al fine di non sacrificare oltremodo l’interesse pubblico della salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale.
Pertanto, con la presente circolare si forniscono le disposizioni che dettano le modalità di ripresa dell’attività di revisione dei veicoli a motore e loro rimorchi presso le sedi predisposte dall’utenza ai sensi dell’Art. 19 della Legge 870/86, attuando una rivisitazione organizzativa finalizzata a migliorarne l’efficienza operativa, nel rispetto delle linee guida Prot. n.178, del 20 Maggio.
Tali linee guida contengono le misure e le cautele da adottare nello svolgimento delle operazioni tecniche, a prescindere dalla località di effettuazione, al fine di contenere il rischio contagio. Ciò premesso, a parziale modifica della Circolare Prot. RU/4791 del 27/02/2017, si dispone quanto segue. 
 
 
1) Metodologia di svolgimento delle prove:
 
Come è noto, il "controllo tecnico dei veicoli", così come viene definito in sede UE, è finalizzato alla verifica a che gli stessi rispondano alle condizioni di sicurezza, silenziosità e rispettino i limiti delle emissioni inquinanti. La norma di riferimento è la Direttiva 2014/45/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 Aprile 2014 "relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE" recepita con DM 19 Maggio 2017, n. 214. L’impianto normativo è chiaro ed esaustivo nell’individuare le competenze, nel definire l’oggetto e la modalità dei controlli, non puntualizza, tuttavia, i tempi di svolgimento delle attività. Obiettivo della presente disposizione è standardizzare e ottimizzare tali tempi, sulla base delle seguenti considerazioni. La figura cardine su cui ruota l’intero processo è quella che la norma comunitaria definisce ”Ispettore”, che è il soggetto istituzionale abilitato a condurre e a certificare il controllo tecnico di revisione, la cui durata temporale è condizionata, oltre che dal numero di prove da eseguire, anche dalla esecuzione personale ed esclusiva delle stesse. Muovendo da tale dato di fatto e ferma restando la natura monocratica della funzione, si ritiene che prevedere un supporto operativo da fornire con personale ausiliario possa consentire il perseguimento di maggiori standard di efficienza ed efficacia nello svolgimento dell’attività. In altri termini, la costituzione di un team di lavoro coordinato e supervisionato dal responsabile del procedimento (Ispettore), dove il personale di supporto prepara e/o esegue materialmente alcuni controlli semplici o strumentali, renderebbe più fluida e performante l’attività senza, per questo, pregiudicare la qualità della stessa.  
 
 
2) Attività di supporto:
 
Diverse disposizioni (Circolare prot. n. 8259 RU del 01/04/2015, nota prot. n. 1113 del 13/05/2015, Circolare prot. RU/4791 del 27/02/2017) prevedono già, qualora possibile, la presenza, durante lo svolgimento delle operazioni di revisione, di personale di "supporto", tradizionalmente costituito da un dipendente dell’Amministrazione. A questa figura si ritiene possa aggiungersi anche una unità, incaricato dal centro di revisioni, al quale affidare l’esecuzione delle prove strumentali, la stampa e la sottoscrizione dei relativi referti da allegare al Mod. TT2100, sempre in presenza e con la supervisione dell’Ispettore. Qualora la stampante della quale deve essere fornito il centro di revisione fosse temporaneamente non utilizzabile, l’Ispettore o il collaboratore dipendente dell’Amministrazione, annoterà e sottoscriverà sul mod. TT2100 gli esiti dei controlli effettuati. Al personale di supporto dipendente dell’Ufficio può essere affidata, tra le altre, la verifica amministrativa dei documenti di circolazione e di quelli integrativi, il cui esito dovrà essere riportato e sottoscritto per attestazione dallo stesso collaboratore, sempre sul mod. TT2100. 
 
 
3) Nastro operativo:
 
L’esperienza pregressa e l’analisi comparativa delle organizzazioni adottate in ambito sia Comunitario che extra-Comunitari, hanno portato alla determinazione dei tempi minimi necessari per effettuare i controlli previsti dalle norme in materia di revisione di un veicolo che si riassumono nella seguente tabella
 
 
 

 

VEICOLO DURATA MINIMA
AUTOBUS

 

30 MINUTI

 

AUTOVEICOLI >3,5t

 

20 MINUTI

 

RIMORCHI-SEMIRIMORCHI >3,5t

 

15 MINUTI

 

AUTOVEICOLI >3,5t, RIMORCHI/SEMIRIMORCHI>3,5t + ADR (DTT306)

 

30 MINUTI

 

 

 

 

Tali tempi sono riferiti all’operatività dell’Ispettore senza alcuna forma di collaborazione. L’apporto del personale in ausilio descritto, consente la riduzione proporzionale dei tempi con l'aggiunta di uno SLOT di durata pari a 15 minuti per ogni ora di nastro operativo, per ogni unità di personale in ausilio. Conseguentemente, il nastro operativo assume un incremento di valore variabile in funzione della composizione del team di revisione, come di seguito specificato: 

 

 

Durata nastro operativo (ore)  Consistenza Team  Incremento (minuti)  Durata nominale nastro operativo (minuti) 
6 Ispettore + 1 collaboratore 90 450
6 Ispettore + 2 collaboratori 180 540
4 Ispettore + 1 collaboratore 60 300
4 Ispettore + 2 collaboratori 120 360

 

 

 

4) Modello TT 2100:

 

Su piano formale, il modello TT 2100 dovrà essere firmato sia dal tecnico che dall’eventuale supporto appartenente all’Amministrazione.

Il modello conterrà:

a) i dati ricavati dal sistema informativo nazionale (dati proprietario, dati del veicolo, data e orario di prenotazione, eventuale autorizzazione alla circolazione);

b) i controlli da effettuare con la trascrizione dei dati risultanti dalle verifiche, suddivisi per competenze;

c) l'esito della revisione (regolare, ripetere, sospeso) con l'indicazione puntuale delle eventuali irregolarità riscontrate.

Il modello dovrà essere integrato con le dichiarazioni di assunzione di responsabilità (Allegato 1) che dovranno essere obbligatoriamente compilate, quando ricorre il caso, dai soggetti interessati.

Si specifica che nel caso di trasporto di cose si dovrà dichiarare l'iscrizione Albo/REN o licenza conto proprio mentre nel caso di trasporto persone l'iscrizione REN o autorizzazione conto proprio, secondo il caso.

 

Il proprietario/utilizzatore del veicolo dovrà dichiarare inoltre di:


A. aver sottoposto lo stesso a corretta manutenzione e di essere a conoscenza della responsabilità derivante da difetti di manutenzione, ai sensi dell’art. 2054 del Codice Civile e del comma 1 dell’Art. 79 del Codice della Strada;

B. aver sottoposto il cronotachigrafo a manutenzione e/o taratura e che lo stesso risulta regolarmente funzionante;

C. aver verificato i dispositivi interni all’abitacolo del veicolo e gli stessi risultano regolarmente funzionanti; dovrà inoltre indicare il valore letto dal contachilometri alla data della revisione.

Il legale rappresentante dell'officina invece dovrà dichiarare, qualora ricorra il caso, di aver sottoposto il veicolo alla corretta riparazione degli elementi oggetto di “ripetere” o “sospeso” dalla circolazione.

È superfluo ricordare che essendo il nuovo modello, utilizzato per tutte le categorie di veicoli da sottoporre a revisione, dovrà essere compilato nelle varie parti a seconda del caso che ricorre.

 

5) Ulteriori disposizioni in vigore fino a 90 giorni dalla fine emergenza:

 

Al fine di ottimizzare le sedute durante la fase di ripresa e fino a 90 giorni successivi dalla fine dell'emergenza si stabilisce quanto segue:

a) lo spostamento dei veicoli da una seduta ad un altra potrà avvenire fino al giorno precedente l'effettuazione della stessa e senza alcun limite.

b) Qualora nello slot, sia in sede che fuori sede, residui una frazione temporale non sufficiente alla prenotazione di un veicolo, sarà consentito lo sforamento per un tempo massimo di 15 minuti.

c) potrà essere evitata, per le sedute fuori sede, la presentazione dell'elenco dei veicoli da sottoporre a revisione;

d) Gli slot già aperti, secondo le precedenti disposizioni potranno essere integrati su richiesta dei soggetti richiedenti le sedute.

 

La presente entra in vigore per le operazioni che si effettueranno dal giorno 25 Maggio 2020.

 

 

 

 

Il Direttore Generale

(Dott. Ing. Alessandro Calchetti)

 

 

 

 

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