Normative
Circolare riepilogativa in vigore dal 19 Gennaio 2013, di cui al Dlgs n.59 del 18 aprile 2011, recante: “Attuazione Direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida”.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la Motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 636 Roma, 9 Gennaio 2013
Oggetto: nuova disciplina in materia di patenti di guida, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n.59 recante: "Attuazione Direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida".
Come è noto, dal 19 Gennaio 2013 è applicabile la nuova disciplina in materia di patenti di guida, le cui disposizioni sono introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 di "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE , concernenti la patente di guida" e dal decreto legislativo recante "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE ", in corso dì pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Le predette disposizioni introducono, ai fini di quello che qui rileva, una nuova disciplina relativa ai requisiti anagrafici per la guida dei veicoli (vedi nuovo art. 115 CdS ) ed alle categorie di patenti (vedi nuovo articolo 116 CdS ).
In considerazione della parziale diversità dei contenuti di abilitazioni alla guida, relative alle nuove 15 categorie di patenti, l’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011 , espressamente fa salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti, nonché di CIGC, rilasciati entro la data del 18 gennaio 2013.
Tanto premesso, la disciplina applicabile dalla predetta data, in sintesi, così dispone:
PATENTE AM
È richiesta per la guida di ciclomotori a 2 o 3 ruote e di quadricicli leggeri (cilindrata
PATENTE A1
È richiesta per la guida di motocicli di cilindrata
PATENTE A2
È richiesta per la guida di motocicli, di potenza
PATENTE A
È richiesta per la guida di motocicli senza limitazioni, nonché di tricicli di potenza > 15 kW a condizione che il titolare abbia compiuto 21 anni. Questa patente si può conseguire con accesso graduale a partire da 20 anni, a condizione di essere titolare di patente di cat. A2 da almeno 2 anni, oppure con accesso diretto a partire da 24 anni. In ogni caso occorrerà superare una prova pratica di guida su veicolo specifico.
PATENTE B1
È richiesta per la guida dei quadricicli diversi da quelli leggeri (massa a vuoto);
PATENTE B
È richiesta per la guida di autovetture (numero di posti con la Patente B è possibile guidare anche un complesso di veicoli composto da motrice di categoria B e:
• rimorchio con massa massima autorizzata• rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso• rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg e massa massima autorizzata del complesso > 3500 kg ma
PATENTE BE
È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria B e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg ma
PATENTE C1
È richiesta per la guida di autocarri aventi massa massima autorizzata > 3500 kg ma
PATENTE C1E
È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da:
• motrice di categoria C1 e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso• motrice di categoria B e rimorchio con massa massima autorizzata > 3500 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso. Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.
PATENTE C
È richiesta per la guida di autocarri aventi massa massima autorizzata > 3500 kg, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata;
PATENTE CE
È richiesta per !a guida di complessi dì veicoli composti da motrice di categoria C e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 21 anni, fatta salva l’ipotesi che il candidato non sia titolare di CQC per il trasporto di cose: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 18 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS ).
PATENTE D1
È richiesta per la guida dì autoveicoli con numero di posti
PATENTE D1E
È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice dì categoria D1 e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 21 anni.
PATENTE D
È richiesta per la guida di autoveicoli con numero di posti > 9, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata
PATENTE DE
È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria D e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 24 anni, fatta salva l’ipotesi che il candidato non sia titolare di CQC per il trasporto di persone: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 21 anni (vedi nuovo art. 115. comma 1, CdS ).
***
Il nuovo art. 125 CdS (9) reca disciplina in materia di gradualità ed equivalenze delle patenti di guida. Al riguardo sì segnala che, a decorrere dal 19 gennaio 2013:
GRADUALITÀ
• le patenti di categoria C1, C, D1 o D possono essere conseguite solo da conducenti già titolari di patente di categoria B;
• le patenti di categoria BE, C1E, CE, D1E o DE possono essere conseguite solo da conducenti rispettivamente già titolari di patente di categoria B, C1, C, D1 o D;
EQUIVALENZE
• tutte le nuove categorie di patenti sono valide per la guida di veicoli di categoria AM;
• la patente di categoria A2 è valida per la guida di veicoli di categoria A1;
• la patente di categoria A è valida per la guida dì veicoli di categoria A1 ed A2;
• la patente di categoria B è valida per la guida di veicoli di categoria B1. Inoltre, solo sul territorio nazionale, abilita alla guida di veicoli di categoria A1, nonché di tricicli di potenza > 15 kW a condizione che il titolare abbia compiuto 21 anni: tali abilitazioni nazionali non sono annotate sulla patente;
• la patente di categoria C è valida per la guida di veicoli di categoria C1;
• la patente di categoria D è valida per la guida di veicoli di categoria D1;
• la patente di categoria CE è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria C1E, nonché per la guida di complessi di veicoli di categoria DE a condizione che il titolare sia già in possesso di patente D;
• la patente dì categoria DE è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria D1E;
• la patente di categoria C1E, CE, D1E o DE è valida per Ia guida di complessi di veicoli di categoria BE;
• la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D è valida soltanto per i veicoli aventi le caratteristiche indicate sulla patente stessa.
***
A decorrere dal 19 Gennaio 2013:
• la preparazione alla prova teorica per il conseguimento della patente AM non sarà impartita dagli Istituti scolastici, come accadeva per il CIGC. I candidati potranno quindi presentarsi all’esame da privatisti o se lo desiderano, non sussistendo alcun obbligo, avvalersi di un’autoscuola;
• gli esami di guida per iI conseguimento delle su indicate categorie di patenti si svolgeranno su veicoli diversi per ogni categoria, conformi a quanto previsto dall’allegato II del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 ;
• potrà conseguire una patente di guida in Italia, o rinnovarne la validità:
- chi ha in Italia residenza anagrafica;
- chi, cittadino di uno Stato dell’UE o deI SEE, ha in Italia residenza normale (vedi nuovo art. 118-bis CdS ).
***
EQUIPOLLENZE DEI TITOLI Dl ABILITAZIONE ALLA GUIDA RILASCIATI IN ITALIA PRIMA DEL 19 GENNAIO 2013
Ai sensi del citato art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011 , le patenti conseguite entro il 18 gennaio 2013 conservano la loro efficacia: pertanto il titolare di tali patenti rimarrà comunque abilitato alla guida di quei veicoli che la stessa gli consentiva, al tempo in cui è stata conseguita, secondo la tabella di equipollenza di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 59 del 2011 .
Tanto premesso, sulla base dei predetti riferimenti normativi, più in dettaglio si rappresenta quanto segue:
• le patenti di categoria A1 o A, conseguite entro il 18 gennaio 2013, abilitano solo in Italia alla guida di tricicli e quadricicli, senza limitazioni: tali abilitazioni nazionali non sono annotate sulla patente;
• le patenti di categoria A1 non devono rispettare il rapporto potenza/massa • le patenti dì categoria A conseguite per accesso graduale dal 19 gennaio 2011 (e quindi ancora non divenute A senza limitazioni) abilitano - per i due anni successivi alla data di conseguimento - alla guida di motocicli di potenza • le patenti di categoria BE abilitano alla guida dì complessi di veicoli composti da motrice di categoria B e di rimorchio > 750 kg, ma non devono rispettare il limite di massa massima autorizzata del complesso • le patenti di categoria C e CE, di cui sia titolare un conducente di età inferiore a 21 anni, non titolare di CQC per il trasporto di cose senza codice 107, abilitano alla guida di veicoli di massa massima autorizzata • le patenti di categoria D e DE, conseguite entro la data del 30 settembre 2004 abilitano il titolare alla guida anche di veicoli rispettivamente di categoria C e CE.
Alla luce di quanto fin qui esposto, nella tabella allegata alla presente circolare si indicano le categorie di patenti che saranno riportate sul duplicato di una patente conseguita entro il 18 gennaio 2013, con l’avvertenza che le predette categorie saranno indicate con la lettera maiuscola, se valide su tutto il territorio UE e SEE, o con la lettera minuscola, se valide solo sul territorio nazionale.
IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio Vitelli)
ALLEGATO:
Categoria di patente posseduta alla data del 18.1.2013
|
Periodo di conseguimento
|
Categorie
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Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC)
|
Conseguito fino al 18.01.2013
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AM
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A
|
Conseguita entro il 31.12.1985
|
A
|
A
|
Conseguita dal 01.01.1986 al 25.04.1988
|
AM + "a" ovvero A se è stata sostenuta la prova pratica integrativa.
|
A senza limitazioni
|
Conseguita con accesso diretto dal 26.04.1988 oppure con accesso graduale dal 26.04.1988 fino al 18.01.2011
|
A
|
A con limitazioni
|
Conseguita dal 19.01.2011 al 18.01.2013
|
A
|
A1
|
Conseguita dal 01.07.1996 al 30.09.1999
|
A
|
A1
|
Conseguita dal 01.10.1999 fino al 18.01.2013
|
A1
|
B
|
Conseguita entro il 31.12.1985
|
A, B
|
B
|
Conseguita dal 01.01.1986 al 25.04.1988
|
"a", B
|
B
|
Conseguita dal 26.04.1988 al 18.01.2013
|
B
|
C
|
Conseguita fino al 18.01.2013
|
B, C
|
D
|
Conseguita entro il 30.09.2004
|
B, C, D
|
D
|
Conseguita dal 01.10.2004 al 18.01.2013
|
B, D
|
E conseguita da titolare di patente B
|
Conseguita fino al 18.01.2013
|
BE
|
E conseguita da titolare di patente C
|
Conseguita fino al 18.01.2013
|
CE
|
E conseguita da titolare di patente D
|
Conseguita entro il 30.09.2004
|
CE, DE
|
E conseguita da titolare di patente D
|
Conseguita dal 01.10.2004 fino al 18.01.2013
|
DE
|
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Quiz Ministeriali 2013 2014
Quiz gratuiti patente B, A1 e Patente AM (ex patentino ciclomotore)
Esercitati con la simulazione di esame dei quiz ministeriali. Prova l'esame teorico per la patente B dell'auto, A e A1 della moto o con quiz ministeriali per il patentino del ciclomotore (CIG) - Quiz patente B - Quiz patente AM
Quiz Patente A1 B 2011
Sono ancora disponibili i vecchi Quiz Patente A1 B in vigore da gennaio 2011
luigi01
21-05-2013 10:05 - #10maddalena.longo.39@facebook
19-04-2013 22:19 - #9angelo bonaldi
27-02-2013 20:46 - #8volverine
31-01-2013 14:07 - #7ion celpan
25-01-2013 19:35 - #6Andrei Mantoc 21-01-2013
21-01-2013 11:14 - #5Risposta
Ciao Andrei, la patente E comporta un corso teorico-pratico con esame per entrambi come per la patente Cnico brando
18-01-2013 19:18 - #4tommy44
16-01-2013 12:59 - #3SimonePellico
15-01-2013 15:01 - #2Andreafoggia
11-01-2013 10:59 - #1