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Normative

Trasporto Equidi competizioni sportive e finalità ludiche!

Il trasporto di equidi è un importante settore di mercato in cui si intrecciano le tutele per il benessere degli animali e le regole dell'autotrasporto! (Prot. n.16804 del 15/10/2018)

Trasporto Equidi competizioni sportive e finalità ludiche!
Nuove regole per tutti i trasporti di cavalli per competizioni sportive o attività ludiche!

 
 

Oggetto: Trasporto Equidi per competizioni sportive o finalità ludiche

 

Il trasporto di equidi destinati ad attività competitive o ludiche costituisce un importante settore di attività in cui finalità di promozione, ludiche e sportive si intrecciano in modo rilevante con esigenze di tutela del benessere degli animali e di tutela delle regole del mercato dell'autotrasporto. Con la presente circolare, compendiando la normativa ed i numerosi quesiti pervenuti sulla materia, si intende fornire un indirizzo interpretativo uniforme per gli organi di controllo, allo scopo di meglio orientare l'attività di controllo.

 

Trasporto di equidi in conto terzi

Il trasporto di cavalli realizzato da un trasportatore, soggetto che non è proprietario o comunque che non dispone dell”animale, configura, in linea di principio, un trasporto per conto terzi, sottoposto alla disciplina amministrativa della Legge 298/74, dei regolamenti comunitari e dei trattati internazionali bilaterali e multilaterali (CEMT), nonché alle regole specifiche a tutela degli animali di cui al Reg. UE 1/2005. Sul tema, nell'ambito dei controlli su strada, appare utile richiamare l'attenzione - ai fini della corretta individuazione della tipologia di trasporto - sulla scrupolosa ed approfondita verifica della documentazione specifica che deve accompagnare il trasporto che pur essendo formalizzata in diversi tipi di modelli documentali denominati comunemente “passaporti”, sono riconducibili alla medesima tipologia.

 

I principali documenti sono:


- il passaporto UNIRE;

- il passaporto APA (Anagrafe degli Equidi);

- il passaporto FEI.

 

Nb: tutti i documenti in questione individuano il nome e numero di microchip del cavallo ed il proprietario dello stesso.

 

Trasporto di equidi in conto proprio

Il trasporto di equidi effettuato dal proprietario degli animali o da chi ne ha la completa ed esclusiva disponibilità per comodato d'uso ovvero per effetto di un contratto di fida o mezza fida per soddisfare un proprio bisogno di spostamento dell'animale da un luogo ad un altro, configura un trasporto in conto proprio. Tale tipologia di trasporto può essere realizzato con autocarri ovvero con autoveicoli immatricolati come autocaravan o per uso speciale nella disponibilità di chi effettua il trasporto.

Qualora realizzato con autocarri di massa complessiva superiore a 6 t, il trasporto è sottoposto alle disposizioni della Legge 298/74.

In particolare, secondo l'Art. 31 della Legge 298/74, il trasporto può considerarsi in conto proprio quando ricorrono, congiuntamente, i seguenti requisiti:

a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera;

b) per essi sia stata rilasciata licenza di trasporto in conto proprio riferita al veicolo o complesso veicolare espressamente indicato nel titolo autorizzativo;

c) i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;

d) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale del titolare di licenza;

e) gli animali trasportati appartengano alle stesse persone ovvero siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

 

Ai fini della verifica della regolarità di un trasporto effettuato in conto proprio, occorre che l'animale trasportato sia di proprietà del titolare di licenza ovvero sia comunque nella sua disponibilità per effetto di uno dei contratti di cui al punto e) sopraindicato. 

 

Atteso che i cavalli sono considerati beni mobili registrati e sono identificati da specifica documentazione che contiene i dati relativi a chi è riconosciuto proprietario, appare necessario che i contratti di comodato, fida o mezza fida o qualsiasi altro contratto da cui discenda la disponibilità pro tempore dell'animale abbia forma scritta e sia registrato. Ciò anche allo scopo di consentire agli organi preposti ai controlli la verifica puntale degli adempimenti amministrativi e fiscali connessi al trasferimento della disponibilità dell'animale ed evitare che il contratto esibito, non avendo data certa, non permetta la completa identificazione della volontà del proprietario dell'animale di trasferirne temporaneamente la detenzione, con l'assunzione da parte del detentore delle relative responsabilità civili, amministrative e penali che discendono da tale operazione. Del resto, chi ha la disponibilità dell”animale, in caso di controllo, deve dimostrare di rispettare le forme contrattuali sopra indicate per dimostrare la legittimità del titolo in forza del quale ne ha la detenzione. In questo contesto, un contratto di comodato dell'animale o un altro contratto di disponibilità dello stesso, può essere effettivamente indicativo di un titolo qualificante la reale disponibilità e cura dell'equide da parte del soggetto che li trasporta solo quando è inquadrato nell'ambito di un rapporto stabile nel tempo e non, invece, esaurisce la sua finalità esclusivamente ai fini del mero e solo trasporto quale giustificativo documentale del trasporto stesso da esibire in caso di eventuali controlli stradali con l'evidente scopo di eludere le norme sul trasporto in conto terzi. In ogni caso, affinché possa configurarsi un trasporto in conto proprio non è sufficiente che l'animale sia detenuto da chi trasporta per comodato, locazione, deposito, mandato di vendita, etc, ma è indispensabile che il cavallo sia trasportato per soddisfare esigenze o interessi di chi lo trasporta e non esclusivamente del proprietario o di un soggetto diverso. In particolare, con riferimento ai contratti di affidamento dell'animale più comuni nel settore, i contratti di fida, mezza fida o comodato del cavallo presuppongono che l'animale che ne è oggetto sia trasportato per essere utilizzato effettivamente ed esclusivamente dai beneficiari dei contratti stessi (affidatario o comodatario) che effettuano il trasporto con propri veicoli e non dal proprietario dell'animale. Infatti, se il cavallo è stato affidato alla cura di un soggetto che, con un mezzo nella propria disponibilità, ne effettua il trasporto da un luogo ad un altro, il trasporto stesso può ritenersi in conto proprio solo qualora sia destinato a soddisfare in modo esclusivo un bisogno o un interesse dell'affidatario o del comodatario che ha la disponibilità del mezzo e non anche per un'esigenza o interesse del proprietario dell'animale o di un altro soggetto presente nel luogo di destinazione. Appare di tutta evidenza che, se il trasporto è effettuato dal comodatario ma il cavallo è utilizzato dal proprietario o da un°altra persona, appare legittimo ipotizzare, in realtà, che il trasporto effettuato in conto proprio dal comodatario possa mascherare un trasporto in conto terzi realizzato con l'accordo del proprietario del cavallo trasportato allo scopo di eludere le norme in materia, più restrittive rispetto a quelle del trasporto in conto proprio. Qualora, invece, il trasporto dei cavalli avvenga con un veicolo immatricolato per uso speciale ovvero come autocaravan, non è sottoposto alla disciplina della Legge 298/74. Tuttavia, in ragione di tale esclusione, i presupposti per potersi effettuare un trasporto in conformità alle norme di immatricolazione sono più rigorosi e stringenti. Infatti, i veicoli immatricolati come autocaravan hanno come finalità il trasporto e l'alloggio delle persone ed il trasporto di cose o, come nel caso specifico di animali, può essere legittimo solo in quanto l'animale è al seguito della persona stessa e serve per soddisfare esigenze ludiche o sportive del conducente o delle persone trasportate. Anche rispetto a tale tipologia di trasporto, l'animale, perciò deve essere di proprietà del conducente o di una persona presente a bordo. Qualora il cavallo sia nella completa disponibilità di uno di tali soggetti per effetto di un contratto di comodato, fida o mezza fida, valgono le considerazioni sopra richiamate circa la necessità di forma del contratto e di effettiva utilizzazione dell'animale. Analoghe considerazioni valgono per il trasporto in conto proprio effettuato con un veicolo immatricolato per uso speciale.

Tale tipologia di veicoli, infatti, definita dall'Art. 54 del Codice della Strada è costituita da: “Veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione all'uso delle attrezzature stesse".

Gli autoveicoli per uso speciale, perciò, sono una particolare categoria di autoveicoli il cui scopo prevalente è la movimentazione di attrezzature costituenti la loro stessa carrozzeria. La movimentazione di persone, animali o di cose è dunque limitata e rigorosamente strumentale rispetto a tale finalità. Per tale ragione, in virtù del fatto che questi veicoli sono esenti dalla normativa in materia di autotrasporto di cui alla Legge 298/74 e non devono avere neanche il dispositivo di controllo della durata della guida, il trasporto di animali può ritenersi lecito solo nella misura in cui gli stessi appartengano alle persone che li possiedono. Anche per tale tipologia di trasporto appare ammissibile che l'animale non appartenga al proprietario del veicolo ma sia comunque nella sua piena ed esclusiva disponibilità per effetto di un contratto di comodato, fida o mezza fida a condizione che l'utilizzazione dell'animale sia effettivamente realizzata solo dal beneficiario dei contratti stessi. Il contratto, per le medesime considerazioni sopra esposte, deve essere registrato.

 

Applicazione norme Reg.UE n.1/2005 ai trasporti in conto proprio

Il trasporto in contro proprio, nelle forme sopraindicate, è escluso dall'ambito di applicazione dalle regole imposte dal Reg. UE n. 1/2005 sul benessere degli animali durante il trasporto solo quando è effettuato al di fuori di qualsiasi finalità economica. Infatti, salvo quanto indicato al successivo punto relativamente al trasporto di cortesia, quando il trasporto sia inquadrabile, anche quale prestazione meramente accessoria di un diverso contratto (es. deposito per la cura del cavallo, comodato, ecc.), essendo comunque configurabile un”attività economica, le disposizioni del Regolamento UE citato trovano certamente applicazione. La mera ricorrenza di finalità ludiche o sportive dell'utilizzo dell'animale non può essere soltanto per se stessa sintomatica di un'assenza di lucro, dovendosi, invece, valutare, caso per caso, se essa non sia inquadrabile, in modo diretto o indiretto, nell'ambito di un”attività economica ovvero se sia assolutamente al di fuori di una logica di contemperamento costi/ricavi che caratterizza ogni attività economica. Pertanto, il trasporto di un cavallo in conto proprio effettuato da un maneggio che, a titolo oneroso, ha in custodia l'animale per finalità diverse da cure mediche veterinarie, configurando attività accessoria rispetto al contratto di deposito dell'animale stesso, non può essere considerata attività priva di valenza economica e, quindi, è sempre sottoposta alle disposizioni del Reg. UE n. 1/2005.

 

Attività di controllo dei trasporti in conto proprio

Allo scopo di effettuare un controllo più accurato dell'effettiva modalità di trasporto, per valutare se realmente il comodato dell”animale risponda all'effettiva volontà delle parti ovvero se assolva solo a diverse finalità - dissimulando diversi atti negoziali come sopra indicato - si richiama l”attenzione sull'esigenza di una concreta verifica anche dopo che il trasporto sia stato eseguito. Qualora il trasporto sia effettuato verso luoghi in cui si svolgono manifestazioni ippiche, la prova dell'utilizzo effettivo del cavallo può essere acquisita attraverso le risultanze dell'evento fornite dalle Federazioni, Associazioni di categoria o Enti organizzatori, verificando chi effettivamente ha utilizzato il cavallo.

 

Trasporto di cortesia senza fini di lucro

L'Art. 30 della Legge 298 del 1974 esclude dal proprio ambito di applicazione alla lettera g) “le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario ”.

Così, se un soggetto privato, senza finalità di lucro, trasporta con un rimorchio debitamente omologato per trasporto animali agganciato ad un proprio autoveicolo, un animale di sua proprietà o che è di proprietà di un amico o familiare, presente durante il trasporto, si resta fuori del campo di applicazione della normativa in materia di autotrasporto. Parimenti, il privato che trasporta occasionalmente il proprio cavallo con un rimorchio omologato, non risulta sottoposto neanche alle norme in materia di trasporto di animali di cui al Reg. UE n. 1/2005. Su tale ambito di completa esenzione si è, peraltro, pronunciato anche il Ministero della Salute precisando che: “L'utilizzo culturale, ludico, sportivo o comunque ricreativo del cavallo, si svolge solitamente in ambito familiare o di gruppo amicale ed in molte circostanze il mezzo di trasporto o i cavalli vengono affidati o prestati a terzi senza alcuna connotazione commerciale”.

Appare evidente, tuttavia, che l'assenza di connotazione commerciale di cui si parla e che legittima la completa esclusione del trasporto dalla normativa in materia di autotrasporto di cui alla Legge 298/74 e da quella relativa al trasporto degli animali vivi di cui al Reg. UE n.1/2005, si può riscontrare soltanto quando il trasporto non solo non è direttamente oggetto di corrispettivo ma neanche costituisce prestazione accessoria di un contratto di deposito ovvero di un diverso contratto, stipulato a titolo oneroso, per la complessiva cura dell'animale trasportato. Perciò, non può essere richiamata la predetta esenzione nel caso in cui il trasporto avvenga a cura di un'impresa di addestramento cavalli o incaricata dal proprietario della sua cura. In tali ipotesi, infatti, deve essere ipotizzato un trasporto in conto proprio di cui all'Articolo 31 della Legge 298/74, ove ne ricorrano le condizioni, ovvero un trasporto in conto terzi, sottoposto alla disciplina della predetta Legge 298/4 e del Reg. UE n.1/2005. Attesa la delicatezza e complessità delle attività di trasporto dei cavalli, appare utile richiamare l'attenzione di codesti uffici sulla necessità di una preventiva attività di informazione e divulgazione delle indicazioni operative sopraindicate, non solo tra tutto il personale, ma coinvolgendo, ove necessario, anche i gruppi sportivi e le associazioni operanti nel settore.

Inoltre, nello spirito di collaborazione e per il miglioramento ed affinamento delle indicazioni operative, per il quale si fa riserva di revisione e valutazione decorsi 3 mesi dalla prima applicazione, allo scopo di considerare anche eventuali particolari casistiche presenti sul territorio, saremo grati, se entro il 31 Dicembre 2018, codesti uffici vorranno far pervenire a queste direzioni eventuali problematiche ed osservazioni rilevate sul territorio nella prima fase di applicazione delle presenti indicazioni operative.

 

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

 

 

Il Direttore Generale             Il Direttore Generale

 

SGALLA                               PARENTE

 

 

 

(Prot. n.16804 del 15/10/2018)

 

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