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Circolare 10959 GUIDA ACCOMPAGNATA istruzioni operative

 

patente di guida  Guida Accompagnata - foglio rosa 17 anni

 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

 

Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 5
 

 

 

 Prot. n.10959 del 19 aprile 2012

 

 

 

OGGETTO: DM 11 novembre 2011, n. 213, “Regolamento recante disciplina del rilascio

dell’autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di
esercizio” – istruzioni operative
 
 
Come è noto, in data 23 dicembre 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 11
novembre 2011, n. 213, “Regolamento recante disciplina del rilascio dell’autorizzazione a minore
ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di esercizio”, le cui disposizioni saranno
applicabili a decorre dal 23 aprile p.v..

Di seguito si forniscono elementi relativi agli adempimenti di competenza di codesti Uffici,
in relazione alla disciplina suddetta, rinviando – per le procedure informatiche – a quanto disposto
dal file avvisi n. 14 del 17 aprile 2012.

La procedura si articola in due fasi:
1) il candidato presenta istanza di rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata;
2) l’ufficio rilascia l’autorizzazione alla guida accompagnata.

1° Fase

L’istanza per richiedere l’autorizzazione alla guida accompagnata deve essere:
· redatta sul modello conforme all’allegato 1, firmata dal genitore, ovvero dal legale
rappresentante del minore, nonché dal minore stesso;
· corredata da due attestazioni di versamento effettuato sul c/c 40281 (per le imposte
di bollo sulla domanda e per l’autorizzazione alla guida accompagnata): il
versamento può anche essere cumulativo;
· dall’attestazione del versamento effettuato sul c/c 90012 (pari all’importo di cui al
punto 2, della tabella 3, della legge n. 870/86);
· da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la qualità di
genitore, ovvero di legale rappresentante del minore, redatta sul modello conforme
all’allegato 2;
· da una fotocopia del documento di identità del dichiarante.
Nel caso in cui il minore aspirante al rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata
sia minorato o mutilato, che ha necessità di installare dispositivi di adattamento sul veicolo,
all’istanza dovrà essere anche allegato un certificato rilasciato da una Commissione medica locale
indicante gli adattamenti richiesti per la guida.

Poiché la guida accompagnata è riservata a minori titolari di patente di guida di categoria
A1, l’Ufficio - verificato il possesso della patente e che la stessa sia in corso di validità e non
sospesa – emette la ricevuta di presentazione dell’istanza (cfr. allegato 3), con la quale il minore si
iscrive al previsto corso di formazione presso un’autoscuola ovvero ad un centro di istruzione
automobilistica.

Si rappresenta che le ore di lezioni di guida di cui al predetto corso di formazione devono
essere comprovate a mezzo della redazione di apposito libretto, conforme all’allegato 4, del quale
autoscuole e centri di istruzione automobilistica ne richiederanno – prima della compilazione – la
vidimazione a codesti Uffici.

2° Fase

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata, l’Ufficio che ha rilasciato
l’istanza, acquisisce:
· l’attestato di fine corso, conforme all’allegato 5;
· la parte “originale” dei fogli del libretto delle lezioni di guida;
· la designazione degli accompagnatori resa in conformità all’allegato 6.

Con riferimento agli accompagnatori, che possono essere designati in un numero massimo
di tre, si fa presente che:
· devono avere un’età non superiore a 60 anni;
· devono essere titolari, da almeno 10 anni, di patente italiana di categoria non
inferiore alla B, con esclusione di quelle speciali. Nel caso di patente rilasciata da
altro Stato UE, ovvero appartenente al SEE, la stessa deve essere stata riconosciuta
da non meno di 5 anni;
· devono avere patenti in corso di validità e sulle quali non risulti registrato
nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, negli ultimi 5 anni, alcun
provvedimento di sospensione.
 
Acquisiti i predetti documenti ed effettuate le predette verifiche, l’Ufficio rilascia
l’autorizzazione alla guida accompagnata (cfr. allegato 7), sulla quale non possono essere riportati i
nominativi di accompagnatori che, ancorché designati, non siano in possesso dei requisiti suddetti.
 
Si segnala infine che è prevista la possibilità di procedere all’emissione di un duplicato, sia
della ricevuta di presentazione dell’istanza che dell’autorizzazione alla guida accompagnata, nei
seguenti casi:
· rinnovo di validità dei predetti documenti, a seguito di rinnovo di validità della
patente posseduta dal minore;
· integrazione o sostituzione degli accompagnatori designati;
· deterioramento;
In tali casi devono essere esibite due attestazioni di versamento effettuato sul c/c 40283 (per le
imposte di bollo sulla domanda e sul duplicato; il versamento può anche essere cumulativo) ed
un’attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre
1986, n. 8704;
· distruzione, sottrazione o smarrimento
In tal caso deve essere esibita un’attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 2 della
tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 8705, nonché la denuncia di perdita del possesso resa ad
un organo di polizia.

Il Direttore Generale
(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)
f.to Vitelli
 
1 Alla data della presente circolare di importo pari a euro 14,62
2 Alla data della presente circolare di importo pari a euro 9
3 Alla data della presente circolare di importo pari a euro 14,62
4 Alla data della presente circolare di importo pari a euro 9
5 Alla data della presente circolare di importo pari a euro 9
 
 

 

 

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