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Disposizioni di attuazione delle modifiche apportate agli articoli 121 e 122 del Codice della strada

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5


Prot. n. 88827/08.03
Roma, 5 novembre 2010



OGGETTO: Disposizioni di attuazione delle modifiche apportate agli articoli 121 e 122 del Codice della strada dall’articolo 20, co. 1 e 2, della legge n. 120 del 2010 - rilascio del foglio rosa dopo il superamento della prova teorica.
 

 

Premessa:
L’articolo 20, co. 1 e 2, lett. a), della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha apportato modifiche agli articoli 121 e 122, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e succ. m. ed i., di seguito denominato Codice della strada.
Più in dettaglio, le novità introdotte possono così sintetizzarsi:
• l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (di seguito "foglio rosa") può essere rilasciata solo a seguito del superamento della prova di controllo delle cognizioni teoriche (di seguito "esame di teoria"); quest’ultimo deve essere superato entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente: entro lo stesso termine non sono consentite più di due prove (cfr. art. 122, co. 1, CDS, come modificato dall’art. 20, co. 2, lett. a, L. 120/2010);
• non può essere sostenuta la prova di guida se non quando sia trascorso un mese dal conseguimento del foglio rosa (cfr. art. 121, co. 8, come modificato dall’art. 20, co. 1, lett. a, L. 120/2010);
• nell’ambito del periodo di validità del foglio rosa (confermata in sei mesi) è consentito ripetere una volta soltanto la prova pratica di guida (cfr. art. 121, co. 11, come modificato dall’art. 20, co. 1, lett. b), L. 120/2010 ).

Il comma 3 del più volte citato articolo 20 della legge n. 120 del 2010  prevede che le nuove disposizioni dell’art. 122 CDS si applicano alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge.
Conseguentemente la nuova disciplina, che sotto un profilo operativo di seguito si illustra, sarà applicabile alle domande presentate per il conseguimento della patente di guida, ovvero per l’estensione della stessa ad altre categorie di veicoli, presentate a far data dall’11 novembre 2010.
Tanto premesso si dispone quanto segue.

A) DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTE LE DOMANDE DI CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA O DI ESTENSIONE DELLA STESSA AD ALTRE CATEGORIE (CON O SENZA PROVA TEORICA) PRESENTATE A DECORRERE DALL’11 NOVEMBRE 2010
A.1) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE MEDICA ATTESTANTE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PSICO-FISICI
Con riferimento alla verifica di sussistenza dei requisiti psico-fisici ai fini del rilascio del foglio rosa e della patente, si precisa che:
1) non sarà possibile prenotare per la prova teorica il candidato che, all’atto della presentazione dell’istanza, abbia presentato una certificazione medica la cui validità scada prima della data prevista per la predetta prova teorica;
2) allo stesso modo, con riferimento alle domande per il conseguimento della patente o di estensione della stessa ad altre categorie presentate a decorrere dall’11 novembre 2010, non sarà possibile prenotare per la prova pratica di guida il candidato che abbia presentato una certificazione medica la cui validità scada prima della data prevista per la predetta prova pratica di guida;
Qualora ricorrano le ipotesi sub punti 1) e/o 2) è fatto onere al candidato - ai fini della prenotazione per l’esame teorico e/o pratico di guida, di produrre una nuova certificazione medica.
3) in ogni caso, non può rilasciarsi una patente di guida la cui scadenza di validità sia prevista per una data successiva a quella fino alla quale il medico certificatore ha dichiarato sussistenti i requisiti di idoneità psico-fisica alla guida.
Resta inteso che quando il certificato medico non reca alcuna limitazione di data, lo stesso ha validità illimitata, fatti salvi gli adempimenti relativi al rinnovo di validità dei requisiti psico-fisici previsti dal Codice della strada.


A.2) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROVE DI ESAME DI TEORIA E PRATICO DI GUIDA
L’esame di teoria potrà essere sostenuto al massimo due volte nell’arco dei sei mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda di conseguimento della patente di guida ovvero di estensione della patente posseduta ad altre categorie, quando a tal fine sia necessario sostenere la prova teorica.
Non può sostenersi la prova pratica di guida prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio del foglio rosa: nell’ambito del periodo di validità del foglio rosa, di sei mesi dalla data di superamento della prova teorica, è consentito ripetere una volta soltanto la prova pratica di guida.
In materia di validità dell’esito positivo della prova teorica, infine, si osserva che dall’insieme delle disposizioni normative derivanti dalle modifiche agli articoli 121  e 122 CDS, deriva che il candidato ha a disposizione:
- 6 mesi liberi per il superamento dell’esame di teoria, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza (cfr. art. 122, co. 1, come modificato);
- 5 mesi liberi per il superamento della prova pratica di guida, decorrenti dal mese successivo alla data di superamento della prova teorica (cfr. art. 121, co. 8 e art. 122, co. 6).
Pertanto, con riferimento alle domande per il conseguimento della patente di guida - ovvero di estensione di categoria della stessa che prevedano il superamento di una prova teorica - presentate a far data dall’11 novembre 2010 non è più possibile trasferire su nuovo foglio rosa l’esito positivo di un prova teorica già superata (cd. procedura di riporto): tale procedura, infatti, trovava la sua giustificazione nell’esiguità del termine concesso al candidato per conseguire una patente di guida, giusta il disposto degli articoli 121 e 122 previgenti (sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza per superare sia la prova teorica che pratica di guida).


A.3) TARIFFE E DIRITTI
La richiesta di conseguimento della patente di guida, ovvero di estensione di quella posseduta ad altre categorie, dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT2112, allegando:
a) un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui al punto 3 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda);
b) un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui al punto 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativo al documento da rilasciarsi - patente);
c) un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (rilascio del modello TT1561, con le annotazioni di cui al paragrafo B.1 - in fase transitoria - ovvero del modello DTT0671 di cui al paragrafo B.2 - nella fase a regime - ed esame);
d) un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell’anagrafe nazionale dei conducenti);
e) due fotografie recenti del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco;
f) certificazione medica attestante la sussistenza dei requisiti psico-fisici di idoneità alla guida di data non anteriore a tre mesi antecedenti quella di presentazione dell’istanza.
I versamenti di cui alle lettere c) e d) possono essere anche cumulativi.
L’attestazione di versamento di cui alla lettera b) può essere restituita al candidato previa revitalizzazione della stessa, qualora questi non superi la prova pratica di guida.

B) DISPOSIZIONI VALIDE PER LE DOMANDE DI CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA, O DI ESTENSIONE DELLA STESSA AD ALTRE CATEGORIE, CON PROVA TEORICA, PRESENTATE A DECORRERE DALL’11 NOVEMBRE 2010

Al fine di ottemperare alle nuove prescrizioni dell’articolo 122, co. 1, come novellato, con riferimento alle domande per il conseguimento della patente di guida, ovvero di estensione della stessa ad altre categorie - quando a tal fine sia necessario sostenere la prova teorica - presentate a far data dall’11 novembre p.v., la ricevuta della domanda (cd. foglio rosa provvisorio) dovrà essere manualmente corretta nella casella che riporta parzialmente il testo dell’articolo 122 CDS. A tal fine, l’ufficio dovrà apporre nel medesimo spazio la dicitura "NON VALIDO AD ESERCITARSI ALLA GUIDA FINO ALLA DATA DI SUPERAMENTO DELLA PROVA DI TEORIA".
Sulla stessa ricevuta dovrà essere manualmente apposta l’eventuale scadenza della persistenza dei requisiti psico-fisici, riportata sul certificato medico prodotto dall’istante.
Tanto posto, di seguito si riportano ulteriori disposizioni valide rispettivamente per la fase transitoria e per la successiva fase a regime.
 

 

B.1) DISPOSIZIONI NELLA FASE TRANSITORIA: 

Per le domande di conseguimento della patente di guida, ovvero di estensione di categoria delle stesse, con prova teorica, presentate a far data dall’11 novembre p.v., e nelle more dell’adeguamento delle procedure informatizzate nonché della distribuzione dei nuovi stampati - previa esibizione della ricevuta di presentazione della domanda, l’Ufficio rilascerà al candidato il modello TT1561, sul quale il sistema informatizzato predisporrà, in automatico, la stampa - su distinte righe - delle seguenti diciture: "NON VALIDO AD ESERCITARSI ALLA GUIDA FINO ALLA DATA DI SUPERAMENTO PROVA DI TEORIA" e "PROVA DI TEORIA SUPERATA IN DATA".
Poiché detto modello non sarà, in tali casi, idoneo a consentire le esercitazioni alla guida, evidentemente lo stesso non recherà più la stampa della data di scadenza della validità dell’autorizzazione per tali esercitazioni.
Su tale modello dovrà essere dall’ufficio manualmente riportata l’eventuale scadenza della persistenza dei requisiti psico-fisici, già annotata sulla ricevuta della domanda (cfr. paragrafo B, secondo capoverso).
In questa fase nulla è innovato in ordine alle procedure "PRENOTA FOGLIO ROSA".
L’esaminatore, all’atto del superamento della prova di teoria da parte del candidato, apporrà, in corrispondenza della dicitura "PROVA DI TEORIA SUPERATA IN DATA", la data stessa e quella di scadenza della validità dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida.
Tale autorizzazione ha validità dal giorno stesso del superamento della prova (dopo l’apposizione della predetta annotazione da parte dell’esaminatore) e fino al giorno, di numero corrispondente a quello della data di superamento dell’esame di teoria, del sesto mese successivo a tale data (così - a titolo esemplificativo - dal 5 marzo al 5 settembre, fatta salva l’ipotesi che la data di scadenza coincida con un giorno festivo: in tal caso la stessa è procrastinata al primo giorno non festivo successivo) in permanenza dei requisiti previsti dalla legge.
Pertanto, e con riferimento ai requisiti psico-fisici, qualora la data di persistenza degli stessi, riportata sul certificato medico prodotto dall’istante, scada prima della predetta validità semestrale dell’autorizzazione alla guida, l’esaminatore dovrà annotare su quest’ultima tale data. E’ fatto onere al candidato di produrre un’ulteriore certificazione medica utile all’emissione di un duplicato di foglio rosa, per il periodo residuo del semestre di validità dello stesso.
Nell’arco della validità semestrale dell’autorizzazione alla guida è possibile sostenere l’esame pratico di guida solo due volte.

 
B.2) DISPOSIZIONI A REGIME:
(a decorrere da data che sarà comunicata con apposito file avvisi)
A seguito della esibizione della ricevuta di presentazione della domanda, gli Uffici rilasciano una ricevuta, stampata su modulo continuo, con carta intestata (modello DTT0671) contenente dei riquadri (analoghi ai precedenti tagliandi di prenotazione del modello TT1561) recanti le informazioni necessarie per la prenotazione all’esame di teoria da parte del candidato e predisposti per agevolare le operazioni degli uffici relative alle predette prenotazioni.
Tale modello DTT0671 riporterà l’eventuale scadenza della persistenza dei requisiti psico-fisici, se riportata sul certificato medico prodotto dall’istante.
A decorrere dalla data di entrata in vigore delle procedure di cui al presente punto B.2, saranno adeguate le procedure del "PRENOTA FOGLIO ROSA" in coerenza con quanto su esposto. Di ciò si darà conto con apposito file avvisi.
Successivamente all’acquisizione dell’esito positivo dell’esame di teoria nel sistema informatizzato, lo stesso consentirà la stampa del nuovo modello TT1561N (formato A4). Tale modello, che costituisce il vero e proprio foglio rosa, recherà in automatico ogni informazione relativa al soggetto autorizzato ad esercitarsi alla guida, ivi compresa la data di scadenza dell’autorizzazione stessa o - se del caso - l’eventuale scadenza della persistenza dei requisiti psico-fisici, e potrà essere stampato o presso la sede del competente ufficio della motorizzazione, ovvero - con modalità stampa da remoto - presso l’autoscuola che abbia presentato il candidato. In tale ultimo caso, per la gestione dei predetti modelli TT1561N, che potrà avvenire anche in modalità informatizzata secondo le disposizioni generali diramate con circolare prot. n. 107746 del 15 dicembre 2009, si applicano i criteri già stabiliti per la contabilizzazione della modulistica utilizzata per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova (v. par. 7.2 della circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004).
Qualora la persistenza dei requisiti psico-fisici scada prima del periodo di validità semestrale del foglio rosa così rilasciato, è fatto onere al candidato di produrre un’ulteriore certificazione medica utile all’emissione di un duplicato di foglio rosa, per il periodo residuo del semestre di validità dello stesso.
Senza ulteriori adempimenti da parte dell’ufficio emittente (timbro o firma), tale foglio rosa sarà rilasciato al candidato. Le forze dell’ordine potranno verificare su tutto il territorio nazionale h. 24, attraverso il collegamento telematico con l’anagrafe nazionale dei conducenti e secondo le procedure già in uso, l’autenticità del documento stesso.
Ogni ulteriore informazione in ordine alle modalità della stampa di tale modello saranno impartite con successivo file avvisi e comunque prima della data di entrata in vigore della fase a regime.
In ogni caso il foglio rosa consistente nel modello TT1561N (formato A4) consente di sostenere non più di due prove pratiche di guida nell’arco della sua validità temporale.

C) DISPOSIZIONI VALIDE PER LE DOMANDE DI ESTENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA AD ALTRE CATEGORIE, SENZA PROVA TEORICA, PRESENTATE A DECORRERE DALL’11 NOVEMBRE 2010

Quando per l’estensione della patente posseduta ad altre categorie non sia necessario sostenere la prova teorica, l’ufficio segue integralmente le procedure su esposte con le seguenti variazioni:
1) sulla ricevuta della domanda (cd. foglio rosa provvisorio) non deve essere manualmente corretta la casella che riporta parzialmente il testo dell’articolo 122 CDS, in quanto il candidato, all’atto di conseguimento della predetta ricevuta, è immediatamente autorizzato ad esercitarsi alla guida.
2) Successivamente, previa esibizione della ricevuta di presentazione della domanda, l’Ufficio procede:
a) nella fase transitoria: al rilascio in favore del candidato del modello TT1561 senza alcuna annotazione di limitazione all’esercitazione alla guida, ma recante la data di scadenza della stessa;
b) nella fase a regime: al rilascio in favore del candidato del modello TT1561N.
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE
arch. Maurizio Vitelli

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