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eliminazione obbligo lenti patente di guida

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
 DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
 IV Direzione Centrale - Div. 46
 


CIRCOLARE N. 45/97     Prot. n. 3052/4632 GEN. - D.C. IV n. A018
 
Roma, 7 maggio 1997
 
 OGGETTO: Obbligo dell'uso delle lenti durante la guida: annullamento della prescrizione riportata sulla patente di guida.

 

        Sono pervenuti alla scrivente Direzione numerosi quesiti relativi all'argomento in oggetto e pertanto, al fine di uniformare le procedure su tutto il territorio nazionale, si indicano di seguito le disposizioni da osservare nel caso in cui un conducente desideri eliminare la prescrizione "obbligo lenti" già riportata sulla propria patente di guida.
 
        Tale circostanza ricorre quando un conducente, dopo l'accertamento medico, risulti essere tornato in possesso dei requisiti visivi minimi prescritti per l'idoneità alla guida dagli artt. 322 e 325 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, non avendo più la necessità di alcuna correzione con occhiali o lenti a contatto.
 
        Tale evenienza si può presentare:
a) in prossimità della scadenza della patente di guida e quindi in sede di conferma di validità;
b) in qualunque momento durante il periodo di validità del documento di guida.

 

        Nel caso a) di normale conferma di validità il conducente deve recarsi presso uno dei medici di cui all'art. 119 comma 2 (o presso la Commissione medica locale solo nel caso di patente speciale), secondo le procedure già in uso (cfr. circolare prot. n. B 5664/60D3 del 18.7.1995 e successiva D.G. n. 101/96 del 9.7.1996, relativamente al versamento).
         Nella comunicazione (allegato 2 alla circolare n. B 5664/60D3 suddetta) compilata a cura del medico e da questi inviata successivamente all'U.C.O., non verrà più indicata la dicitura "obbligo lenti" e pertanto il tagliando di conferma di validità inviato al conducente, e da apporre sul documento, non riporterà più la dizione "obbligo lenti", annullando così automaticamente ogni eventuale prescrizione già riportata in precedenza sulla patente, e ciò a decorrere dalla data dell'effettuazione dell'accertamento medico fino alla successiva scadenza di validità.
 
        Nel caso indicato al punto b), il conducente, che si sottopone ad accertamento medico per eliminare la prescrizione "obbligo lenti" dal documento di guida, deve recarsi presso uno dei medici di cui all'art. 119 comma 2 (o presso la Commissione medica locale solo nel caso di patente speciale), seguendo una procedura analoga a quella della conferma di validità, effettuando quindi il prescritto versamento.
         Nella compilazione della già citata comunicazione da trasmettere all'U.C.O., il medico deve indicare, alla voce "annotazione", la motivazione dell'accertamento medico eseguito su richiesta dell'interessato.
         Il tagliando di rinnovo inviato dall'U.C.O. e da applicare sulla patente non riporterà la dicitura "obbligo lenti", annullando la precedente prescrizione e confermando contestualmente la patente per il periodo di validità previsto dall'art. 126 del Codice della strada, come nel caso di normale rinnovo.
         Ne consegue che anche in tal caso l'accertamento medico deve essere finalizzato alla valutazione di tutti i requisiti psicofisici prescritti per la guida.
         In analogia a quanto indicato al punto a), l'annullamento della prescrizione "obbligo lenti" decorre dalla data di effettuazione della visita medica fino alla successiva scadenza di validità.
         Si fa presente, per gli organi preposti al controllo del traffico, che analogamente a quanto disposto per il rinnovo di validità (circolare n. B 5664/60D3 del 18.7.1995, paragr. 4), il conducente, per il caso in esame, può condurre veicoli in attesa di ricevere il tagliando dall'U.C.O., portando con sé il documento di guida e del certificato medico che non prescrive più l'obbligo di guida con lenti.
         Si precisa infine che, nel caso previsto al punto b) è possibile eliminare la prescrizione "obbligo lenti" anche richiedendo un duplicato della patente di guida previa presentazione della prescritta documentazione, presso un'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.
 
 

        IL DIRETTORE GENERALE
         dr. Giorgio Berruti

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