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Limitazioni per neopatentati

Per i neopatentati sono previste particolari limitazioni di guida per condurre:


patente di guida motocicli: con la patente italiana di categoria A, per i primi 2 anni dal conseguimento, non si possono condurre motocicli di elevate prestazioni (potenza superiore a 25 kW oppure con un rapporto potenza/massa superiore a 0,16 kW/kg) a meno che il conducente abbia compiuto i 21 anni ed abbia sostenuto l'esame con motocicli di elevate prestazioni;

 

patente di guida autoveicoli: con la patente italiana di categoria B:  Tra le principali novita' apportate dalla LEGGE 29.7.2010 N. 120  c'è  il limite di potenza per i neopatentati (patente B) nel primo anno di abilitazione dal conseguimento, che e'  di massimo  55 kW/t (rapporto tra potenza e la tara), mentre un ulteriore paletto per veicoli M1 (autovetture) è previsto il  limite di potenza massima di 70 kW (estesa ai primi 3 anni per le persone destinatarie del divieto di cui all’art.75, comma 1, del DPR n.309 del 09/10/1990 che, avendo fatto uso o commercio di stupefacenti si sono visti revocare la patente).     Questo  per tutti i neopatentati B, che conseguiranno il fatidico documento di guida dall’9 febbraio 2011 (180 gg. dall’entrata in vigore della Legge). L'articolo 117 del Codice della strada prevede che per i primi tre anni dal conseguimento della patente B non e' consentito guidare oltre i 100 Km/h sulle autostrade e oltre i 90 Km/h sulle extraurbane principali.

 

Tra i neo patentati vengono inclusi chi ha subito la revoca della patente di guida. Infatti l'art.130 del Codice della strada prevede al comma 2 che " Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata."

 

 

 

Art. 117
(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Limitazioni nella guida



1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’articolo 121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della patente, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152,00 a euro 608,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
 

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