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Normative

Nuovo Patentino Macchine Agricole e Macchine Operatrici!

Il Dlgs n.2 del 16/02/13 ha rivisto e corretto l’Art. 124 del Codice della Strada per la guida di macchine agricole e operatrici, con nuove disposizioni dal 19 Gennaio 2013 con riferimento a nuove di categorie di patenti e sanzioni!

Nuovo Patentino Macchine Agricole e Macchine Operatrici!
Anche a Lei servirà presto una nuova Patente!

 

Il Dlgs n.59 del 28 Aprile 2011, modificato dal Dlgs n.2 del 16 Febbraio 2013 rivede e corregge gran parte dell’Art. 124 del Codice della Strada, relativo alla guida di macchine agricole e operatrici per coordinare la disciplina con le nuove disposizioni in vigore dal 19 Gennaio 2013, sia con riferimento alle nuove di categorie di patenti e corrispondenti requisiti anagrafici, sia alle sanzioni per guida senza patente.

 

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Circolare n.4857 del 22/02/13 riguardante le: “Categorie di patenti richieste per la guida di macchine agricole e macchine operatrici” specifica:

 

Per la guida delle MACCHINE AGRICOLE (escluse quelle con conducente a terra) o loro complessi, è richiesta la licenza di categoria:

 

PATENTE A1 quando le stesse non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’Art. 53, comma 4 del nuovo Codice della Strada (1,60 m. di larghezza, 4 m. di lunghezza e 2,5 m. di altezza; massa complessiva a pieno carico 2,5 t) e non superino la velocità di 40 Km/h(prima del 19 gennaio 2013 era richiesta la Patente A);

PATENTE B se le stesse superino i limiti sopra descritti.

 

Per condurre MACCHINE OPERATRICI (escluse quelle a vapore), saranno altresì necessarie:

 

- PATENTE B eccetto per quelle di dimensioni eccezionali;

- PATENTE C1 per mezzi con dimensioni eccezionali.

(prima del 19 gennaio 2013 era richiesta minimo la Patente di categoria C).

   

Con le modifiche apportate nello scorso Gennaio 2013, la guida senza patente di macchine agricole oppure operatrici è sanzionata penalmente dall’Art. 116, comma 15 del Codice della Strada per espressa previsione dell’Art. 124 del suddetto così modificato. Dall’accertamento della violazione conseguono le sanzioni accessorie di cui al comma 17 dell’Art. 116 del Codice della Strada. All’incauto affidamento del veicolo, si applicano le sanzioni di cui all’Art.116, comma 14 del Codice della Strada.

 

Per completezza d'informazione, specifichiamo che:

 - ai sensi dell’Art.124, Comma 2 del Codice della Strada, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono da stabilirsi i tipi e le caratteristiche delle predette macchine agricole ed operatrici non eccezionali che, eventualmente adattate, possono essere guidate da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B. Il relativo provvedimento è in fase di predisposizione presso la scrivente Direzione Generale;

- ai sensi dell’Art.111, comma 1 del Codice della Strada, come sostituito dall’Art. 34, comma 48 del DL n.179 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 2012, il Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, d’intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvederanno a definire con decreto: “I criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’Art. 73 del Dl 19 aprile 2008, n. 81”.

La circolare, sottolinea che nel “vuoto legislativo” del decreto sulla revisione delle macchine agricole (essenzialmente sulle modifiche all'Art. 111 del Codice della Strada introdotte dalla Legge n. 221 del 2012, ndr), con cui devono essere definiti anche i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del Dlgs n.81 del 9 Aprile 2008, la disciplina relativa al conseguimento dell'abilitazione suddetta, ancorché in vigore, non è applicabile.

La precisazione, risolve in parte i problemi derivanti dall'emanazione della Legge 221/12, che, riproponendo l'emanazione di un accordo già pubblicato, ha modificato, in “malo” modo, anche le regole sui documenti che devono essere in possesso del conducente di macchine agricole nella circolazione su strada (modifica dell'Art. 111 riguardante la revisione delle macchine agricole e non la guida, ndr).

 

Si auspica che tale chiarimento possa essere sufficiente ad evitare che le forze dell'ordine, i vigili urbani o la Polstrada, chiedano già a partire dal 12 Marzo 2013 ai conducenti di macchine agricole, ed in particolare di trattori agricoli, l'abilitazione di cui all'Art. 73 del Dlgs n.81 del 2008 che così recita: “Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2200 fino a 10mila euroLa stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad 1 anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica. Alle violazioni di cui al comma 15, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da 3 a 12 mesi”.

 

 

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Commenti dei lettori
1 commenti presenti
  • umbro

    29-06-2013 12:12 - #1
    sto prendendo la patente c per autucarri sup. a 3,5 t . con questa posso guidare e lavorare nei cantieri edili? con macchine mov terra ? oppure ci vuole un patentino specifico per questi mezzi?
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